L’art. 13, comma 10, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha statuito che, oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata con decreto del Ministro della Giustizia, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive. E il D.M. n. 55/2014 ha quantificato le spese forfettarie nella misura (di regola) del 15% del compenso totale per la prestazione.
Nel caso in cui la sentenza, nella parte relativa alle spese legali, non ha indicato la misura della percentuale del rimborso delle spese forfettarie (che si aggiunge ai compensi professionali), il rimborso stesso è da intendersi, quindi, nella misura del 15%, in quanto solo il giudice può diminuire la soglia massima relativa alle spese forfettarie motivandone, però, la decisione.
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