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L'Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche

L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

 

Premessa

L’imposta di bollo è un tributo alternativo all’IVA. Essa pertanto va applicata esclusivamente per i soli documenti emessi senza addebito ed applicazione dell’IVA.

L’obbligo di assolvere tale tributo è previsto dall’art. 13, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/1972, secondo il quale sono assoggettate ad imposta di bollo da € 2 “Fatture, note, conti e simili” qualora la somma sia superiore a € 77,47 e non sia soggetta ad IVA.

Sono pertanto soggette all’imposta di bollo le fatture di importo complessivo superiore a € 77,47 riguardanti operazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972);
  • escluse da IVA (e cioè i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc. di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);
  •  esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
  • non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972);
  • effettuate da contribuenti in regime di vantaggio ed in regime forfettario.

Per le fatture elettroniche l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

 


Soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di bollo

L’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle parcelle è sempre a carico del soggetto che consegna o spedisce la fattura, in quanto per tali documenti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione. Tuttavia l’importo dell’imposta di bollo sulle fatture è, di norma, a carico del debitore, come stabilito incidentalmente dall’art. 1199 c.c., anche se per il pagamento della stessa sono responsabili solidalmente entrambe le parti, fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico dell’emittente il documento. Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, l’importo (2,00 euro) deve essere indicato in fattura; se, invece, il costo grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

Tale disposizione risulta applicabile anche alle fatture emesse dai contribuenti forfetari di cui all’art. 1, commi da 54 ad 89, Legge n. 190/2014 per i quali, in mancanza di una specifica disposizione, si è posta la controversa questione riguardante il trattamento da riservare ai fini reddituali all’importo incassato dagli stessi a seguito dell’addebito in fattura dell’imposta di bollo al cliente.

A questo proposito si fa presente che, con la risposta ad interpello 428 pubblicata il 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni al riguardo, specificando che l’eventuale addebito in fattura dell’imposta di bollo da parte di un contribuente in regime forfettario deve essere gestito quale componente positivo di reddito. In sostanza i 2 € che il soggetto in regime forfettario riaddebita al cliente, per l’Agenzia delle Entrate, non sono anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972, ma hanno natura di “compenso o ricavo”, concorrendo pertanto alla formazione del suo reddito.  Ne consegue quindi che per l’elaborazione della fattura elettronica, il codice natura IVA da utilizzare per l’addebito del bollo è N2.2 (il medesimo previsto per il ricavo o compenso) e non il codice natura N1 (operazione esclusa art. 15 DPR 633/1972). Si rileva, inoltre, che l’ammontare del bollo rimborsato rileva anche ai fini previdenziali sia nella determinazione del reddito da assoggettare a contribuzione Inps Gestione Separata, sia nella determinazione dell’ammontare dei compensi da assoggettare a contributo integrativo alle Casse di Previdenza. Su quest’ultimo aspetto si fa presente che gli Enti competenti non sono intervenuti al riguardo, ma ci si auspica che gli stessi forniscano al più presto dei chiarimenti essendo comunque la questione controversa.

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