Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Quando si applica
Come noto, l’imposta di bollo, nella misura di € 2, si applica sulle fatture emesse in relazione a operazioni non soggette a Iva di importo superiore a € 77,47.
In particolare l’imposta di bollo si applica alle seguenti operazioni:
- Fuori campo Iva per mancanza del requisito soggettivo o oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 DPR n. 633/72) per mancanza del requisito territoriale (artt. Da 7-bis a 7-septies DPR 633/72);
- Esenti da Iva (art. 10 DPR n. 633/72);
- Non imponibili Iva, poste in essere nei confronti degli esportatori abituali (art. 8, co. 1, lett. c, DPR n. 633/72);
- Non imponibili Iva, assimilate alle esportazioni (art. 8-bis, DPR n. 633/72);
- Escluse dalla base imponibile Iva (art. 15, DPR n. 633/72 – anticipazioni in nome e per conto);
- Non soggette a Iva poste in essere dai contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89 Legge n. 190/2014);
- Non soggette a Iva poste in essere dai contribuenti in regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011)
L’applicazione dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche
Per le fatture elettroniche l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo avviene valorizzando l’apposito campo del tracciato record del file XML, ovvero è sufficiente valorizzare a “SI” il campo <Bollo Virtuale>.
L’integrazione automatica dell’imposta di bollo mancante
Per ciascun trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, effettua un controllo sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per verificare se in tali documenti sia stato indicato correttamente l’assoggettamento ad imposta di bollo. L’Agenzia procede ad integrare le fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Entro il giorno 15 del mese successivo a ogni trimestre l’Agenzia mette a disposizione del contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”:
- L’elenco A non modificabile, contenente tutte le fatture elettroniche correttamente assoggettate a imposta di bollo;
- L’elenco B modificabile, contenente tutte le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento al bollo, ma che non sono state assoggettate valorizzando l’apposito campo (campo <Bollo Virtuale> non presente nel file .xml);
Il contribuente, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dell’elenco B. In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le integrazioni apportate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.
Nota Bene: per comprendere la formazione degli Elenchi A e B occorre in primo luogo aver chiara la tempistica secondo la quale le fatture elettroniche emesse vengono considerate come da riferirsi ad un determinato trimestre per quanto riguarda l’imposta di bollo.
Per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) non rileva la data del documento, ma la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, ovvero la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”.
Per quanto riguarda, invece, le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, che sono state consegnate ed accettate o che risultano consegnate e in decorrenza termini (ovvero la P.A. non ha espresso né accettazione, né rifiuto) rileva la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”. Per le fatture P.A. non consegnate, rileva invece la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”.
Nell’elenco B l’Agenzia delle Entrate riporta le fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- La somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di € 77,47;
- E’ stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva) e N4 (operazioni esenti);
- Non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa.
L’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, rende noto al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate in ciascun trimestre, calcolata sulla base delle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.
Periodo di emissione fatture | Pubblicazione elenchi A e B entro | Variazione dati comunicati entro | Comunicazione ammontare dovuto entro |
1° trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio |
2° trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre |
3° trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre |
4° trimestre | 15 gennaio n+1 | 31 gennaio n+1 | 15 febbraio n+1 |
Attenzione! Per un’analisi approfondita dei controlli eseguiti dall’Agenzia delle Entrate, si rimanda alla Guida rilasciata dalla stessa Agenzia nel mese di marzo 2023. Gli elenchi sono consultabili tramite Area Riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
Area Fatture Elettroniche e altri dati IVA àFatture Elettroniche àPagamento imposta di Bollo
Modalità di versamento
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere fatto con il Mod F24, ovvero mediante l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale.
Nota bene: Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
Nel caso in cui il versamento avvenga tramite Mod. F24, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
2521 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre |
2522 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre |
2523 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre |
2524 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre |
2525 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni |
2526 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi |
In sede di compilazione del Mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Termini di versamento
La scadenza dell’imposta di bollo è trimestrale. Tuttavia, se nei primi due trimestri dell’anno non viene superata una determinata soglia di debito è possibile posticipare il versamento alla data di pagamento del 3° trimestre (30 novembre). E’ proprio su tale soglia di debito che è intervenuto il DL Semplificazioni n. 73/2022, innalzando l’originario importo da € 250 a € 5.000. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2023, se l’importo dovuto
- Per il 1° trimestre non supera € 5.000, il versamento può essere eseguito entro la scadenza prevista per il 2° trimestre (30 settembre);
- Complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera € 5.000, il versamento può essere eseguito entro la scadenza prevista per il 3° trimestre (30 novembre).
Sul punto, con uno specifico aggiornamento apportato dall’Agenzia delle Entrate sulla “Guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, è stato confermato che i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto nel termine lungo (30 settembre o 30 novembre) sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, ovvero 2521 per il 1° trimestre e/o 2522 per il 2° trimestre.
Scadenza versamento imposta di bollo fatture elettroniche dal 1° gennaio 2023 | ||
Periodo emissione fatture | Imposta dovuta | Termine di versamento |
1° trimestre (gennaio – marzo) |
31 maggio | |
≤ € 5.000 | 30 settembre | |
2° trimestre (aprile – giugno) | 30 settembre | |
1° + 2° trimestre | ≤ € 5.000 | 30 novembre |
3° trimestre (luglio – settembre) | 30 novembre | |
4° trimestre (ottobre – dicembre) | 28 febbraio n + 1 |
(Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo)
Regime sanzionatorio
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omessa o carente rispetto all’importo dovuto tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata nella quale indica l’importo dovuto per:
- L’imposta di bollo;
- La sanzione amministrativa dovuta del 30% ridotta ad 1/3 (ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997);
- Gli interessi dovuti.