FATTURA ELETTRONICA: TEMPI DI INVIO E SANZIONI IN CASO DI MANCATA O TARDIVIA EMISSIONE
Premessa
L'emissione e l'invio di una fattura elettronica devono essere effettuati entro determinati termini per evitare sanzioni.
L’art. 21 del D.p.r. n. 633/72 stabilisce che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Nel caso della fattura elettronica, l'emissione avviene quando viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, comunemente chiamato SdI.
Ciò significa che la data di emissione corrisponde sostanzialmente alla data di trasmissione o invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Tempi di invio fattura elettronica immediata
La fattura elettronica immediata deve essere emessa e trasmessa al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, che può essere la vendita di un bene o la prestazione di un servizio. Il termine può scadere anche in un giorno festivo, perché in questo caso non opera la proroga al primo giorno lavorativo successivo.
Esempio: se si vende un bene il 10/05/2024, la fattura elettronica può essere inviata al SdI nello stesso giorno dell'operazione o entro i 12 giorni successivi. La data dell'operazione sarà quindi il 10/05/2024, la data di emissione sarà il giorno dell'invio o un giorno entro il 22/05/2024 e il campo "Data" nella sezione "Dati Generali" del file xml sarà il 10/05/2024.
Tempi di invio fattura elettronica differita
La fattura elettronica differita, emessa in base all'articolo 21, comma 4, lettera a) del D.p.r. n. 633/72, si applica alla cessione di beni consegnati con documento di trasporto (DDT) o le prestazioni di servizi, identificabili attraverso documentazione adeguata, effettuate nello stesso mese solare per lo stesso soggetto.
La fattura elettronica differita deve includere, tra le altre informazioni, il codice "tipo documento" TD24 e i dettagli del DDT o documento analogo contenente le operazioni effettuate.
La fattura differita va emessa ed inviata allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
Per quanto riguarda la data da indicare nella fattura differita, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel campo della data è possibile inserire una delle seguenti opzioni:
- la data di trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio, che può essere un qualsiasi giorno tra la data dell’ultimo documento di trasporto e il 15 del mese successivo;
- la data di fine mese in cui sono state effettuate le operazione;
- la data dell’ultimo documento di trasporto e quindi dell’ultima transazione effettuata.
Sanzioni in caso di tardiva od omessa emissione della fattura elettronica
Sanzioni
In caso di tardiva od omessa emissione della fattura elettronica il regime sanzionatorio è previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997. In particolare le sanzioni applicabili sono le seguenti:
- omessa / tardiva / errata fatturazione: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di € 500;
- la sanzione è dovuta nella misura da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di € 500. Se la violazione non influisce sulla liquidazione Iva o ai fini della determinazione del reddito la sanzione applicabile è minimo di € 250 fino a un massimo di € 2.000;
- violazione meramente formale: nessuna sanzione.
Ravvedimento operoso
L’omessa o tardiva emissione della fattura elettronica può essere sanata con il ravvedimento operoso se l’Amministrazione finanziaria non ha ancora accertato la violazione.
Il codice tributo da utilizzare è 8911 e l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.
Fattura elettronica scartata
Nel caso di mancato superamento dei controlli effettuati dal Sistema di Interscambio, la fattura elettronica trasmessa sarà scartata dal sistema e, entro il limite massimo di cinque giorni, ne sarà data comunicazione al soggetto trasmittente. La fattura scartata si considera non emessa e ciò comporta l’obbligo di effettuare un nuovo invio, altrimenti si è soggetti alle stesse sanzioni sopra illustrate. La fattura elettronica scartata dovrà essere inviata nuovamente al SdI entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica dello scarto. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una fattura elettronica scartata dallo SdI vada preferibilmente emessa, quindi nuovamente inviata allo SdI con la data e il numero del documento originario.