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E-Fattura: nuove specifiche tecniche dal primo febbraio 2024

 

A partire dal primo febbraio 2024 sarà applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica tra privati, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 12 dicembre 2023. 

Tra le principali novità si evidenzia: 

  • L’introduzione di un nuovo controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d’intento invalidata; 

  • L’introduzione di una nuova codifica per il blocco <AltriDatiGestionali> per produttori agricoli in regime speciali di cui all’art. 34 del DPR 633/1972, per la gestione automatica delle liquidazioni Iva; 

  • L’aggiornamento delle indicazioni per l’utilizzo del TD28 che potrà essere utilizzato non solo per le operazioni con San Marino ma anche per le operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia in caso di errata applicazione del reverse charge. 

 

Di seguito si analizzano tali novità. 

 

Dichiarazione d’intento 

Come è noto, al fine di contrastare i “falsi esportatori abituali”, in sede di attuazione del presidio antifrode, è stato inserito un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione d’intento. In tale circostanza, nella fattura emessa senza addebito dell’Iva e riportante il codice natura 3.5, deve essere compilato il blocco <AltriDatiGestionali>, per ciascuna dichiarazione d’intento, valorizzando i seguenti campi: 

  • <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”; 

  • <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001); 

  • <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento. 

 
A tal fine, a partire dal 1° febbraio 2024, sarà introdotto uno specifico controllo da parte del Sistema di Interscambio che, mediante il codice errore “
00477”, determinerà lo scarto della fattura elettronica se, nel campo <AltriDatiGestionali>, viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione d’intento. 

 

Produttori agricoli 

Dal prossimo primo febbraio per i produttori agricoli che applicano il regime speciale1 di cui all’art. 34 comma 1 del DPR n. 633/1972, le nuove specifiche tecniche prevedono la facoltà di compilare l’elemento <TipoDato> con le seguenti informazioni utili per l'esecuzione automatizzata delle liquidazioni Iva. In particolare, potrà essere valorizzata: 

  • la stringa “ALI-COMP”, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della tabella A allegata al DPRn. 633/1972 (in questo caso deve essere valorizzato anche l'elemento <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti ceduti); 

  • la stringa “NO-COMP”, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della predetta Tabella A, alle quali si applicano le normali aliquote; 

  • la stringa “OCC34BIS”, nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis del dpr n. 633/1972, in modo da fruire della detrazione forfettaria senza necessità di adottare contabilità separate. 

 

Ulteriore funzione attribuita al codice “Tipo documento” TD28 

Il codice “Tipo documento” TD28, utilizzabile a decorrere dal 01/10/2022, è stato introdotto al fine di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’Iva. Infatti, anche se dal 01/07/2022 vige l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, la normativa sanmarinese consente ai propri soggetti passivi, che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a € 100.000, di emettere fattura cartacea in luogo di quella elettronica. L’acquirente italiano che riceve una fattura cartacea con l’addebito dell’Iva, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è pertanto tenuto ad utilizzare il codice TD28 al fine di adempiere all’esterometro, ossia all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai predetti acquisti2. 

Dal prossimo primo febbraio il TD28 potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione Iva italiana. 

Al riguardo si evidenzia che la fattura emessa con Iva non è regolare e ove l’acquirente non abbia regolarizzato l’operazione, l’art. 6, comma 9-bis.1 del D. Lgs. 471/1997 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento. 

Il soggetto che riceve il documento con Iva, ai fini dell’esterometro, potrà procedere a compilare il file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio utilizzando il tipo documento TD28.  

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