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Manuale della Certificazione Unica 2025

 

 

Novità CU 2025

 

Attenzione - Novità scadenze invio CU

Per il periodo d’imposta 2024, le scadenze per la trasmissione del telematico CU sono

16 marzo per  

  • certificazioni di lavoro dipendente (LD),
  • certificazioni di lavoro autonomo relative a redditi per cui è possibile presentare il 730 (LA causali con colonna Dic730 "si 730")
  • certificazioni di redditi diversi (SY SR LB) 

31 marzo per

  • certificazioni di lavoro autonomo relative a redditi per cui è necessario presentare Unico PF (LA causali con colonna Dic730 "no 730")

31 ottobre per

  • caso residuale: per certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (nè 730 nè PF)

 

In ogni caso le predette certificazioni vanno consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

 

Attenzione - Novità forfetari e contribuenti minimi: non vanno più indicati in CU

Si ricorda che dalla Certificazione Unica 2025 (relativa all'anno di imposta 2024) non è più necessario dichiarare i redditi relativi ai lavoratori in regime forfetario e in regime di vantaggio.

Con le modifiche apportate alla gestione ritenute d'acconto a partire da gennaio 2024 (note di rilascio Aggiornamento 5.71.3.0 vedere anche FAQ a fine documento) tali redditi dovrebbero essere stati registrati già con il flag di esclusione da CU/770 ma è possibile che per i primi mesi (qualora non vi siate aggiornati tempestivamente o non abbiate variato il codice ritenuta dei minimi) il flag potrebbe non essere presente.

Se avete contribuenti di queste categorie vi preghiamo di verificare la presenza del flag nell'archivio ritenute d'acconto prima di procedere all'esportazione delle ritenute.

L'eliminazione della necessità di compilare la CU per queste due categorie di lavoratori ha fatto si che sia stato eliminato in CU il codice importo non soggetto 24 che serviva per l'esposizione dei forfetari (i minimi venivano indicati con il codice generico 21, che include anche altre casistiche, per cui tale codice non è stato eliminato).

Troverete invece aggiunti in CU i codici 25 e 26 per particolari indennità erogate dell'INPS o dall'INAIL a tali soggetti (forfetari e minimi) che devono invece continuare a essere esposte in CU.

Ma sono codici riservati a tali enti per cui non vanno da voi utilizzati.

 

Attenzione - Novità causali sportivi non abituali: N2 N3 -> M

Si ricorda che per la Certificazione Unica 2025 (relativa all’anno di imposta 2024) sono intervenute ancora delle novità in merito alla gestione dei lavoratori sportivi non abituali.

La causale N1 non è più presente (si riferiva a redditi corrisposti fino a giugno 2023)

Le causali N2 ed N3 sono valide per redditi corrisposti fino a luglio 2024.

Da agosto 2024 i redditi dei lavoratori sportivi, non abituali, non inquadrati come lavoratori dipendenti o cococo, devono essere esposti con la causale M.

Ecco quindi il riepilogo delle causali per gli sportivi non abituali:

  • Causale N2 - riconducibile a redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 (art.53, comma 2 lett. a) del Tuir) erogati fino 30 luglio 2024

  • Causale N3 - relativa a redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 (art.53, comma 2 lett. a) del Tuir) che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino 30 luglio 2024

  • Causale M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

Pertanto se avete lavoratori di queste categorie vi preghiamo di accedere all'archivio ritenute e cambiare il tipo prestazione impostando quello corretto (se non presente va creato).

E' possibile anche sostituire in maniera massiva il Tipo Prestazione all'interno delle ritenute. In questo caso, accedere alla voce 06-Gestione ritenute d'acconto, 10-Utilità, 02-Cambio del tipo della prestazione.

Selezionare la Ditta (nei campi "da Ditta" "a Ditta"), il professionista interessato (nei campi "da Professionista" "a Professionista") e l'intervallo con le date di pagamento (dal 01/08/2024 al 31/12/2024). Nel campo "Codice vecchio" indicare il vecchio tipo prestazione che si intende sostituire e nel campo "Codice Nuovo" il nuovo tipo prestazione. Successivamente cliccare sull'Ingranaggio per avviare l'elaborazione. 

 

Attenzione - Novità causali N2 N3 M M1 ZO

Si precisa infine che da quest'anno per le causali N2, N3, M, M1, ZO va compilata la sezione dei dati previdenziali anche se le retribuzioni non superano la franchigia e quindi non ci sono contributi trattenuti, poiché va indicato l'importo della franchigia stessa e i dati dell'ente di riferimento.

Questi dati vengono già proposti dall'esportazione effettuata da spinoff ma vanno controllati.

In particolare la franchigia e il campo tipo rapporto: da D1 a D5 se sportivo, 09 se lavoratore occasionale generico. In fase di importazione nel quadro LA una segnalazione ricorderà di effettuare il controllo.

 

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