Dichiarazione Iva 2025
Con il Provvedimento n. 9491/2025 del 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 2025, con le relative Istruzioni, utilizzabile per la dichiarazione relativa all’anno 2024.
Novità del modello
Il Modello Iva 2025 (anno d’imposta 2024), rispetto a quello dell’anno scorso contiene minime modifiche.
Di seguito vengono descritte le principali novità introdotte.
QUADRO VM
Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” (in luogo di “Versamenti immatricolazione auto UE”) in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023, a partire dal 2024 anche le immatricolazioni di veicoli importati dalla Città del Vaticano o da San Marino scontano IVA da versarsi tramite modello F24 Elide.
Analoga modifica ha subito la denominazione del rigo VL29.
QUADRO VO
Nel quadro VO sono stati introdotti i seguenti nuovi righi:
- VO18: riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (ApS) che hanno scelto dal 2024 l’applicazione del regime forfetario (quello ordinariamente applicabile alle persone fisiche) di cui all’art. 1, co da 54 a 63, L. n. 190/2014 (in quanto tali, esonerate dalla presentazione della Dichiarazione Iva, compilata solo per indicare l’opzione);
- VO27: riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 4, co. 1, L. n. 36/2024.
QUADRO VW
A rigo VW26, è stato introdotto il nuovo campo 2 utilizzabile per indicare i crediti trasferiti dalle società controllate “ritornate operative”, non più rientranti quindi nella disciplina delle società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94.
QUADRO VP
In aderenza con quanto già avvenuto per le LIPE, viene aggiornato il riferimento al debito del periodo precedente “a riporto” in quanto inferiore al minimo versabile, rigo VP7. L’importo sotto il quale il debito di periodo viene riportato a nuovo è, a partire dal 2024, pari a € 100, così come disposto dal c.d. Decreto Adempimenti, D. Lgs. 1/2024, art. 9.
Termini e modalità di presentazione
La dichiarazione Iva, relativa all’anno 2024, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025. Occorre, invece, inviare il modello entro il 28 febbraio 2025, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale Iva (quadro VP) i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024.
Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato.
I termini di presentazione sono i medesimi anche in caso di avvenuta cessazione dell’attività nel corso dell’anno di imposta 2024 o in caso di società con esercizio non coincidente con l’anno solare.
Termini di versamento del saldo annuale
Il saldo risultante dal Modello Iva 2025 va versato entro il 17/03/2025 (poiché il 16/03/2025 cade di domenica) nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (arrotondato a € 10), con la possibilità di:
- Effettuare il versamento in forma rateale. Ogni rata successiva alla prima va maggiorata degli interessi dello 0,33% mensile. Per effetto dell’art. 8 del D. Lgs. 1/2024, che ha modificato l’art. 20 del D Lgs. 241/1997, la rateizzazione può arrivare fino al 16/12/2025. Di seguito si riporta il calendario dei versamenti rateizzati:
- Differire il versamento al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03 ai sensi dell’art. 17, comma 1, DPR 435/2001;
- Beneficiare anche dell’ulteriore differimento previsto per le imposte dirette applicando un ulteriore 0,40% sull’importo dovuto (risoluzione dell’AdE n. 73/E del 20/06/2017).
Utilizzo del credito Iva 2024
Il credito Iva annuale 2024 che emerge dal Rigo VX2 può essere, a scelta del contribuente:
- Utilizzato in compensazione verticale nel 2025;
- Utilizzato in compensazione orizzontale nel 2025 con tributi / contributi;
- Richiesto a rimborso, in presenza dei relativi presupposti ( art. 30 DPR 633/1972).
Le predette alternative possono coesistere. Il credito può, infatti, essere:
- in parte destinato alla compensazione (o detrazione);
- in parte richiesto a rimborso.
Utilizzo in compensazione verticale
Si è in presenza di una compensazione verticale quando il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2024 con saldo liquidazione IVA gennaio 2025). La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione.
Utilizzo in compensazione orizzontale
Si è in presenza di una compensazione orizzontale quando il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. La compensazione orizzontale del credito IVA annuale incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso.
In particolare:
- L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva 2024 per importi fino a € 5.000 può essere effettuato a partire dal 01/01/2025 senza la necessità di presentare preventivamente la dichiarazione annuale e senza necessità di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione stessa
- L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva 2024 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e richiedere l’apposizione del visto di conformità.
Si ricorda che a favore dei soggetti ISA che possono usufruire dei benefici premiali collegati al punteggio di affidabilità ottenuto, è previsto l’esonero dal visto di conformità.
A partire da quest’anno, il regime premiale ISA si “sdoppia”, consentendo compensazioni di ammontare superiore a € 5.000 variabili a seconda del punteggio ISA ottenuto in sede di modello Redditi 2024 anno d’imposta 2023 o media aritmetica di tale punteggio con quello conseguito nel modello ISA precedente.
Attualmente sono previste le seguenti soglie massime di credito compensabile in assenza di visto:
Nota bene: Non è stato ancora chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate l’operatività già con riferimento al credito Iva 2024 dall’esonero dal visto di conformità collegato ai benefici premiali spettanti ai soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024 – 2025. Tuttavia si è del parere che dall’eventuale avvenuta adesione al CPB non consegua, per questa dichiarazione Iva, la spettanza del regime premiale. Tale regime premiale, infatti, è concesso con riferimento agli anni di imposta oggetto di concordato, ovverosia, il contribuente aderente al concordato sarà equiparato, sotto il profilo del regime premiale, ad un contribuente con “punteggio” 10 in sede di modello ISA 2025 anno d’imposta 2024 e modello ISA 2026 anno d’imposta 2025, mentre in questa sede occorre guardare all’esito del modello Isa 2024 anno d’imposta 2023 e, in alternativa, alla media di questo e dell’ISA dell’anno precedente.
Richiesto a rimborso
Il credito Iva annuale può essere richiesto a rimborso al sussistere di determinati requisiti e comunque in caso di cessazione dell’attività (art. 30, comma 3, DPR 633/1972).
Per richiedere il rimborso il modello va presentato entro il 30/04/2025 previa compilazione del quadro VX.
Il rimborso di importo fino a € 30.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il visto di conformità.
Il rimborso di importo superiore a € 30.000, richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato alternativamente:
- previa prestazione di garanzia;
- ovvero senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.
Il rimborso di importo superiore a € 30.000, richiesto da un soggetto “a rischio” è erogato previa prestazione di garanzia.
I soggetti ISA che hanno conseguito i punteggi sopracitati beneficiano dell’esonero della garanzia o del visto per un importo non superiore a € 50.000/70.000 annui.
Forfettari e fuoriuscita dal regime in corso d’anno – Modalità di contabilizzazione
Come noto la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha apportato alcune importanti modifiche al regime forfettario.
In particolare, l’art. 1, comma 54, della citata legge, ha previsto, a partire dal 01/01/2023:
- l’innalzamento da € 65.000,00 a € 85.000,00 della soglia di ricavi e compensi che consentono l’adozione del Regime Forfettario;
- l’introduzione di una soglia pari a € 100.000,00 al superamento del quale il regime forfettario cessa immediatamente di aver effetto ed è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni che comportano il superamento della citata soglia.
Di conseguenza:
- nel caso in cui il contribuente nel periodo d’imposta abbia incassi per un importo compreso tra € 85.000,00 e € 100.000,00, il regime forfettario cessa a decorrere dall’anno successivo;
- nel caso in cui il contribuente, invece, nel periodo d’imposta abbia incassi per un importo superiore a € 100.000,00, il regime forfettario cessa a decorrere dall’anno in corso.
E’ stata pertanto introdotta una nuova fattispecie che vede il passaggio da un regime non Iva, con relativa determinazione forfetizzata del reddito, ad un regime Iva a determinazione del reddito secondo criteri ordinari, nel corso dello stesso anno. Con la circolare 32/E del 05/12/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate al regime forfettario entrate in vigore il 01/01/2023. Le indicazioni fornite dall’Agenzia nel citato documento sono diverse, pertanto risulta utile riepilogarle ed evidenziare quali effetti queste comportino ai fini dell’utilizzo del gestionale Spinoff, con particolare riguardo nel caso di avvenuto superamento della soglia dei 100.000,00 € di ricavi o compensi percepiti in corso d’anno.
Innanzitutto, si ricorda che ai fini della determinazione della soglia vale il criterio di cassa. Non rilevano i ricavi/compensi certificati (fatturati), bensì quelli effettivamente incassati, anche se fatturati in anni precedenti.
Di seguito si riepilogano le principali conseguenze che scaturiscono della fuoriuscita in corso d’anno:
- passaggio immediato, a partire dall’operazione che ha comportato il superamento della soglia, dal regime “non Iva” a regime Iva;
- obbligo di presentazione della LIPE e della dichiarazione Iva annuale che dovranno contenere tutte le operazioni attive e passive fatturate successivamente all’incasso relativo all’operazione attiva che ha comportato il superamento del limite di € 100.000,00, compresa l’operazione stessa che va per intero assoggettata a Iva;
- determinazione del reddito dell’intera annualità secondo i criteri ordinari. La dichiarazione dei redditi dovrà contenere tutte le operazioni attive e passive dell’anno, comprese quelle per le quali il contribuente si trovava ancora in vigenza del regime forfettario;
- obbligo di istituire i registri e le scritture contabili, da alimentare secondo le regole previste per il regime contabile adottato dopo la fuoriuscita dal regime agevolato. In particolare i Registri Iva dovranno contenere:
- le operazioni attive e passive fatturate in vigenza del regime forfettario, che devono essere ricomprese nei registri Iva ai soli fini fiscali, in particolare per quanto riguarda la deducibilità dei costi nel quadro RG o RE del modello Redditi PF. I costi devono essere considerati Iva inclusa (in quanto non detraibile) con l’eccezione dei costi per i quali l’Iva può essere rettificata a favore del contribuente (come meglio analizzato nel paragrafo successivo);
- le operazioni attive e passive fatturate in ambito Iva successivamente all’incasso relativo all’operazione che ha comportato il superamento del limite dei 100.000,00 €, compresa l’operazione stessa.
Di seguito verranno illustrate le modalità operative che sarebbe opportuno adottare per una corretta registrazione delle fatture attive e passive, soprattutto nel caso di avvenuto superamento del limite dei € 100.000,00 di ricavi o compensi percepiti in corso d’anno.
Fatture attive e passive emesse in vigenza del regime forfettario
Le predette fatture vanno registrate utilizzando una modalità tale per cui le stesse non confluiscono nella dichiarazione Iva e nella LIPE, ma invece confluiscono contabilmente nella dichiarazione dei Redditi PF.
In particolare:
- per le fatture attive registrate in vigenza del regime forfettario, occorrerà utilizzare il codice Iva VFO (regime forfettario);
- per le fatture passive registrate in vigenza del regime forfettario, occorrerà utilizzare il Codice Iva FCI (Furori campo Iva).
La Circolare dell’Agenzia ricorda che per i beni acquistati in regime forfettario e rimasti invenduti al momento della fuoriuscita dal regime, occorre operare la rettifica della detrazione Iva che va effettuata necessariamente in dichiarazione Iva (Rigo FV70). L’eventuale mancata rettifica dell’Iva per scelta del contribuente non può avere riflessi ai fini della determinazione dei costi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’Iva non deriva da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente.
Riprendendo l’esempio riportato a pagina 25 della Circolare, relativo ad una fattura per un acquisto di beni, effettuato in vigenza del regime forfettario, di importo pari a € 30.000 + € 6.600 di Iva, di cui venduti € 20.000 e invenduti € 10.000 al momento del superamento del limite di € 100.000, i relativi costi risultano:
- deducibili per € 34.400 (cioè € 24.400 per i beni venduti con relativa quota Iva e € 10.000 per i beni rimasti invenduti);
- indeducibile per € 2.200, pari all’Iva detraibile in dichiarazione Iva per effetto della rettifica della detrazione (anche se non effettuata) per i beni invenduti.
In questo caso si consiglia di registrare la fattura di acquisto utilizzando il Codice Iva FCI ma valorizzando due righi uno per il costo deducibile e uno per il costo indeducibile, rappresentato dall’Iva detraibile per effetto della rettifica della detrazione.
Questa registrazione non va in dichiarazione Iva in quanto la fattura di acquisto è precedente alla fuoriuscita dal regime, ma va nel registro Iva ai soli fini fiscali per poter dedurre li costo di € 34.400, che andrà riportato in dichiarazione dei redditi quadro RG o RE.
Fatture attive e passive emesse successivamente all’incasso relativo all’operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000,00 €
Le predette fatture vanno registrate utilizzando i normali Codici Iva.
Operazione attiva che comportato il superamento del limite di 100.000,00 €
Per tale operazione se emessa originariamente senza Iva in vigenza del regime forfettario, questa andrà integrata con una seconda fattura di sola Iva, emessa come nota di variazione art. 26, comma 1, DPR 633/1972. In questo caso, tuttavia, la compilazione della dichiarazione Iva potrebbe risultare non corretta, in quanto mancante dell’imponibile “rimasto” nella registrazione della prima fattura. In merito, pertanto, si consiglia di registrare la nota di variazione di sola Iva compilando due righi del castelletto Iva. Il primo rigo avrà imponibile e Iva (necessario per la compilazione della dichiarazione Iva e della LIPE) e un secondo rigo con segno negativo utilizzando il Codice Iva FCI e con imponibile a storno del ricavo già indicato nella prima fattura emessa in vigenza del regime forfettario.
Sommario
Modalità operative
Modello Iva – Creazione
Modello IVA – Manutenzione
Modello IVA – Stampa e creazione del file telematico
Modello IVA – Altre funzioni
Operazioni straordinarie
Rateizzazione
Modalità Operative
Tutte le procedure relative alla Dichiarazione IVA si trovano all’interno del sotto menu Dichiarazione IVA annuale (01 - 03 - 30).
Per creare il modello Iva dalla Contabilità è necessario importare gli Indici Modello Iva aggiornati. A tale scopo richiamare il programma Gestione Indici Modello IVA e selezionare "Importa da file Excel" dal pulsante Funzioni (fig. 1).
Gli indici così importati permettono di "pilotare" i dati (Imponibile e Iva) dei totali identificati dal trattamento Iva e dall’aliquota, nei quadri e nei righi appositi del modello.
Modello Iva – Creazione
Il programma permette la creazione dei modelli IVA delle ditte per le quali sia stata caricata la contabilità.
Quando sono state selezionate le ditte interessate (1), per avviare la creazione è sufficiente cliccare su pulsante Elabora (2) (fig. 2).
Al termine dell’elaborazione verrà prodotto un report dei totali iva con indicata la compilazione dei vari righi del modello. Si raccomanda di visionare il contenuto di questo documento e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate. Si consiglia, inoltre, di stamparlo e/o salvarlo per eventuali future consultazioni.
Se il risultato è a credito, ed è presente la spunta su "Richiesta interattiva di rimborso", la procedura richiede l'importo dell’eventuale rimborso. Si può effettuare la scelta di rimborso anche in fase di Manutenzione, indicandone l’importo nel rigo X4 e compilando i campi successivi.
Effettuare ricerche e selezioni all'interno di un elenco
Per ricercare una o più ditte all'interno di un elenco si utilizza la riga vuota presente nelle griglie (fig. 3).
Per selezionare le ditte per le quali si desidera elaborare il modello Iva si può procedere in due modi:
- spunta manuale dei nominativi attraverso la colonna "Sel" (fig. 4)
- utilizzare la funzione “Semaforo” per selezioni multiple (fig. 5).
Modello IVA – Manutenzione
Entrare in manutenzione
- Caso A - Modello già caricato: selezionata la Ditta cliccare sul pulsante "Conferma";
- Caso B - Modello non caricato: selezionare la ditta dall'elenco con un click del mouse, successivamente utilizzare il tasto "Conferma" o cliccare due volte con il mouse.
Navigazione dei quadri
Per spostarsi da un quadro all’altro si può selezionare la relativa scheda con il mouse.
Istruzioni ministeriali
Le istruzioni ministeriali sono in linea, si richiamano con il tasto funzione F1 o il pulsante "Guida" e il file viene aperto in corrispondenza del quadro in cui si è posizionati.
Utilizzo dei tasti funzione
Modello IVA – Stampa e creazione del file telematico
La procedura effettua di default la stampa in modalità PDF permettendo così di avere sempre l’anteprima del modello che può essere archiviato e spedito via email senza effettuare ulteriori elaborazioni. Il formato PDF consente inoltre ricerche testuali nei documenti per eventuali necessità di verifica.
Attraverso la funzione di Stampa, l'utente ha anche la possibilità di:
- stampare la lettera di conferimento incarico per l’invio telematico;
- creare il file telematico che potrà essere immediatamente sottoposto al controllo con il programma ministeriale cliccando sul pulsante apposito "Entratel".
Modello IVA – Altre funzioni
Stampa Scheda presupposti rimborso
In presenza di rimborso è possibile visualizzare e stampare il prospetto dei presupposti per la richiesta di rimborso IV ex art. 3°, c.3, lett. a), b), c).
Vengono evidenziati i conteggi per la verifica dei presupposti, indicando se si verifica o meno la loro presenza.
Funzioni
Cliccando sul pulsante Funzioni si ha accesso ai seguenti programmi di utilità:
- Stampa differenze debiti/Crediti e F24:
Un apposito tabulato segnala le eventuali differenze tra i debiti e i crediti delle dichiarazioni Iva e gli importi presenti nei debiti e crediti del Conto Fiscale.
- Utilità di aggiornamento % di pro rata nelle ditte interessate:
La procedura propone un elenco delle dichiarazioni (complete) interessate dal calcolo del pro rata (VF 34) e che non ne abbiano memorizzata la percentuale (o che sia diversa) nell’avanzamento IVA per l’anno 2024. L’operatore può decidere di effettuare automaticamente l’aggiornamento dell’avanzamento IVA.
- Elenco dichiarazioni con “versamento IVA con dichiarazione dei redditi” selezionato:
Viene stampato l’elenco delle dichiarazioni per le quali è stato scelto il differimento del versamento del debito alle scadenze della dichiarazione dei redditi.
Vengono evidenziate anche le dichiarazioni per le quali non è stata ancora effettuata la scelta del tipo versamento.
Operazioni straordinarie
Con la procedura è molto agevole la gestione di alcuni casi particolari di Dichiarazione IVA.
Illustriamo come esempio, un caso di fusione o incorporazione.
Caso A – Fusione o incorporazione
- Creare le dichiarazioni dei soggetti interessati;
- Integrare le dichiarazioni intervenendo nella dichiarazione della ditta incorporante e in quella della ditta (o ditte) incorporata/e come segue:
Da questo momento il programma fonde i dati del quadro L delle ditte incorporante e incorporata nel quadro X della incorporante.
Caso B – Fallimento
I curatori devono presentare la dichiarazione composta da 2 moduli:
- il primo MODULO per le registrazioni antecedenti la data di fallimento;
- il secondo MODULO per quelle successive.
ATTENZIONE: Per poter creare un unico Quadro VX, è necessario, una volta creato il modello Iva 11 del secondo periodo, rientrare nel modello del primo periodo. Verranno stampati sul quadro VX della ditta principale i dati del debito o credito del secondo periodo eventualmente compensati con il solo credito del primo periodo.
Caso C – Creazione di una dichiarazione con i totali IVA di due ditte
È possibile creare la dichiarazione Iva integrando i dati IVA di due ditte. Tale opzione può essere utilizzata nei casi in cui è necessario creare una dichiarazione risultante dalla somma dei totali Iva di due ditte (es. nel caso di liquidazione). Una ditta sarà utilizzata per il periodo ante liquidazione e un’altra ditta per il periodo post liquidazione.
Nella procedura di creazione modello Iva, cliccando sul pulsante "Dichiaraz. Ditte in liquidazione", vengono richiesti i codici delle ditte utilizzate post e ante liquidazione.
Dopo aver inserito i codici, cliccare sul pulsante "Elabora" per proseguire con la creazione. La dichiarazione comprendente le registrazioni Iva effettuate sulle due ditte verrà creata con il codice della ditta post liquidazione.
Solo nel caso di “liquidazione ordinaria” di un'azienda, se si utilizzano le scelte sotto riportate, il quadro H va compilato manualmente (solo nel caso d’integrazione o correzione di dati omessi, incompleti o errati).
Rateizzazione
In caso di versamento del tributo 6099 a rate il programma crea un codice tributo 6099 con l’importo della rata in ogni mese interessato alla rateizzazione (Mese 3, 4, 5 ecc.). A partire dal secondo mese della rateizzazione, cioè dal mese 4 (aprile), il programma creerà anche il tributo 1668 con l’importo degli interessi. Il numero massimo delle rate è 10 (cioè fino a dicembre).
Nel conto fiscale debiti, nel tributo 6099, in caso di rateizzazione, viene evidenziato sia l’importo globale che l’importo della rata.