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Gestione Crisi d'impresa

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PREMESSA NORMATIVA

 

Dopo diverse proroghe e differimenti, il 15/07/2022 è entrato in vigore il “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (CCII) contenuto nel D. Lgs. N. 14/2019.

Con il citato Codice è stata attuata la riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo con lo scopo anche di:

  • Consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • Salvaguardare la capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità aziendale.

L’operatività delle nuove disposizioni, come già accennato, è stata più volte oggetto di modifiche e di proroghe.

Da ultimo il D. Lgs. n. 14/2019 è stato oggetto di importanti variazioni ad opera dei seguenti decreti:

  • D. Lgs. N. 83 del 17/06/2022 pubblicato in G.U. n. 152 del 01/07/2022;
  • D. Lgs. N. 136 del 13/09/2021 pubblicato in G.U n. 227 del 27/09/2024.

In particolare il D. Lgs. n. 83/2022 ha sostituito l’istituto della composizione assistita della crisi con la procedura di composizione negoziata della crisi, peraltro già introdotta dal Legislatore nell’ambito del DL n. 118/2021. Per effetto di tale novità:

  • È stato eliminato il sistema di allerta basato sull’utilizzo degli specifici indici / indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa;
  • È stata disposta la soppressone dell’OCRI.

 

Nel nuovo contesto normativo, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, l’imprenditore, sia costituito in forma individuale (in questo caso si parla di misure idonee) sia in forma societaria (in questo caso si parla di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili) è tenuto ad istituire adeguate strutture organizzative che consentono di:

  • Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta;
  • Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;
  • Rilevare i segnali di allarme di cui all’art. 3, comma 4 del CCII;
  • Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsto dalla composizione negoziata.

 

Per il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza costituiscono segnali di allarme (art. 3, comma 4):

  • L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • L’esistenza di esposizioni nei confronti delle Banche e degli Intermediari Finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • Esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti dell’INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate  - Riscossione previste dall’art. 25-novies.

Questi soggetti segnalano a mezzo Pec la sussistenza della situazione debitoria all’imprenditore e all’organo di controllo della società se esistente. Nella segnalazione è contenuto l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.

 

 

Le esposizioni nei confronti dei citati Creditori Pubblici qualificati sono sintetizzate nel seguente prospetto

 

CREDITORE PUBBLICO QUALIFICATO SEGNALAZIONE

 

 

 

INPS

Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

  • Al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
  • A € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

NB: Applicabile ai debiti accertati a decorrere dal 01/01/2022.

 

INAIL

Esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di € 5.000.

NB: Applicabile ai debiti accertati a decorrere  dal 15/07/2022.

 

 

 

AGENZIA  ENTRATE

Esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazione periodiche (c.d. LIPE) superiore all’importo di € 5.000 e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dal Modello IVA dell’anno precedente. La segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è di importo superiore a € 20.000.

NB: Applicabile a decorre dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022.

 

AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

Esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a € 100.000, per le società di persone a € 200.000 e per le altre società a € 500.000.

NB: Applicabile ai carichi affidati a decorrere dal 01/07/2022.

 

 

 

OBIETTIVI DEL MODULO “CRISI D’IMPRESA”

 

L’obiettivo del modulo “Crisi d’impresa” è di fornire un periodico e costante strumento per l’analisi dei dati e la diagnosi precoce degli eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico e finanziario e il rilevamento dei segnali premonitori dello stato di difficoltà delle micro e piccole imprese.

Il modulo considera variabili sia qualitative che quantitative.

Le variabili qualitative sono rappresentate dalla compilazione di un questionario al fine di fornire una valutazione sull’adeguatezza degli assetti dell’azienda. A tale proposito vengono proposte le check list operative elaborate dal CNDCEC contenute in uno specifico documento pubblicato il 25 luglio 2023.

Le variabili quantitative sono rappresentate dai dati contabili dell’impresa e dai segnali di allarme previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

In particolare il modulo consente di elaborare:

  • Gli indici settoriali;
  • I segnali di allarme.

 

Indici settoriali

Come già evidenziato, la nuova versione del Codice non prevede  più un set di indicatori di riferimento, tra cui quelli elaborati dal CNDCEC, per individuare eventuali squilibri aziendali (patrimoniali, economici e finanziari). Il Legislatore, infatti, lascia libera l’impresa di adottare gli strumenti ritenuti più appropriati in relazione alle proprie caratteristiche. Nello sviluppare il presente Software, sono stati utilizzati comunque gli indici settoriali predisposti dal CNDCEC nel documento del 20/10/2019 in quanto si ritiene che gli stessi costituiscono un valido riferimento per tutti i soggetti chiamati a rilevare tempestivamente eventuali segnali di una possibile insorgenza della crisi. Infatti la nuova norma, come la precedente, chiede che la rilevazione degli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario venga effettuata rapportandosi alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolte dal debitore. Il lavoro svolto dal CNDCEC ha portato all’individuazione di indici e valori soglia distinti per settore economico. Questi risultati forniscono utili informazioni di confronto fra la situazione della singola impresa e i dati che caratterizzano il suo settore di appartenenza, consentendo ai soggetti preposti alla rilevazione degli squilibri di contestualizzare le proprie valutazioni.  

 

Segnali di allarme

Il Software, inserendo manualmente informazioni riguardante la situazione debitoria nei confronti dei dipendenti, dei fornitori, delle Banche e dei Creditori Pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate – Riscossione), elabora un giudizio e un commento analitico per ognuna di esse sulla base delle soglie previste dal  comma 4 dell’art. 3 e  dal comma 1 dell’ art. 25-novies  del CCII.

 

Infine si segnala al seguente indirizzo https://composizionenegoziata.camcom.it/ il test pratico per l’accesso all’istanza di Composizione Negoziata della Crisi, messo a disposizione da Unioncamere, che consente all’imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Si tratta di un utile strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell’Impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all’invio dell’istanza di nomina dell’esperto per avviare la procedura della Composizione Negoziata della Crisi.

 

MODALITA’ OPERATIVE

 

Prerequisiti

Per elaborare gli indici settoriali è necessario predisporre preliminarmente il bilancio UE annuale o relativo ad una situazione economico-patrimoniale infrannuale.

 

Di seguito si riportano le istruzioni operative per redigere un bilancio UE per renderlo poi disponibile al modulo “Crisi d’impresa”.

 

Il bilancio UE (Stato patrimoniale e conto economico) può essere elaborato:

 

  1. Tramite la procedura Bilancio Plus.

La creazione è molto semplice. E’ sufficiente scegliere la ditta, l’anno e premere il tasto per l’elaborazione.

 

Anche in questo caso la modalità di creazione è la medesima. E’ sufficiente scegliere la ditta, l’anno e premere il tasto per l’elaborazione.

 

Nota Bene: dal momento che l’obbligo di segnalazione dei fondati indizi di crisi riguarda tutti gli imprenditori individuali e collettivi, si ricorda che il bilancio UE può essere elaborato anche per le ditte individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria.

 

Come accedere

Il Modulo “Crisi d’impresa” si trova nel menu seguente

Istruzioni operative

Per poter effettuare una nuova analisi è necessario inserire alcuni dati nel riquadro seguente:

 

Nel campo selezionare la Ditta per la quale si intende effettuare l’analisi.

Nel campo

indicare l’anno di riferimento del bilancio per l’elaborazione degli indici settoriali.

 

Nel campo 

selezionare il settore di appartenenza dell’impresa per la quale si intende elaborare gli indici settoriali.

 

Il campo  va barrato se l’impresa ha lavoratori subordinati e parasubordinati.

 

Nel campo inserire un titolo a piacere dell’analisi che si intende effettuare. Per le analisi relative a periodi infrannuali la procedura automaticamente aggiunge al titolo scelto dall’utente il periodo di riferimento.

 

Nel campo

inserire la data di riferimento della verifica. Tale data di solito non coincide con quella di riferimento del bilancio ed è pertanto più recente.

 

Nel campo

inserire la data di riferimento per il calcolo dei segnali di allarme (es. debiti verso fornitori, debito IVA scaduto non versato ecc.).

 

Una volta valorizzati tali campi è possibile procedere alla compilazione delle singole sezioni.

 

Check-list adeguati assetti CNDCEC

In questa sezione vengono proposte le check list elaborate dal CNDCEC contenute in uno specifico documento pubblicato il 25 luglio 2023.

 

Per ogni quesito da valutare sono previste tre opzioni:

  • SI;
  • NO;
  • N/A: Non applicabile.

 

 

Nel caso di risposta “Non applicabile”, nell’ultima colonna intitolata “Note e Commenti”, sarebbe opportuno riportare i motivi.

In caso di risposta positiva, in merito al quesito da valutare, sarebbe opportuno esprimersi anche in merito all’adeguatezza della variabile in relazione alla natura economica e alla dimensione dell’impresa (criterio della proporzionalità).

Per la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono previste in calce alle check list 3 specifiche valutazioni di sintesi.

Una volta compilato il questionario sarà possibile ottenere una valutazione sulla sostanziale adeguatezza o inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Al termine dell’elaborazione procedere con il salvataggio dei dati, cliccando sul seguente bottone

 

“Indici settoriali”

In questa sezione è possibile calcolare gli indici settoriali elaborati dal CNDCEC in base alla precedente formulazione del CCII. Per ogni indicatore viene proposta la soglia di tolleranza oltre la quale l’indice è considerato negativo. Le soglie cambiano in base al settore di riferimento.

Al termine dell’elaborazione per ogni indicatore si accenderà un alert, che assumerà il colore verde se l’importo calcolato rientrerà nella soglia di tolleranza, rosso nel caso opposto.

 

Gli indici in esame vengono elaborati in automatico cliccando sul seguente bottone

Di seguito si riporta la relativa sezione con gli indici elaborati

 

Si ricorda che per popolare in automatico la tabella in esame è necessario elaborare preliminarmente il bilancio UE e indicare l’anno del bilancio e il tipo impresa.

L’unico importo da inserire manualmente nella tabella in esame riguarda gli eventuali “dividendi deliberati non ancora contabilizzati”. Tale indicazione rileva per il calcolo dell’indice di adeguatezza patrimoniale.

 

E’ possibile elaborare gli indici settoriali anche per le imprese per le quali nell’applicativo non si dispone dei bilanci UE. In questo caso è necessario sbloccare i singoli campi della sezione al fine di inserire manualmente gli importi, cliccando sul seguente bottone

 

 

Una volta che sono stati valorizzati tutti i campi, per elaborare gli indici è sufficiente cliccare sul seguente bottone

Procedere poi con il salvataggio dei dati.

 

 

“Segnali di allarme”

In questa sezione è possibile elaborare i segnali di allarme relativi a specifiche esposizioni debitorie previste dal comma 4 dell’art. 3 e dal comma 1 dell’art. 25-novies del CCII.

Per il calcolo di tali segnali, l’utente deve inserire manualmente negli appositi campi le informazioni e i dati richiesti.

Al termine della compilazione del singolo segnale si accenderà un alert verde nel caso in cui l’esposizione debitoria verso il creditore non è di importo rilevante secondo quanto stabilito dal CCII. Si accenderà, invece, un alert rosso, quando l’esposizione è di importo rilevante. Il software elabora, inoltre, per ogni indice il valore soglia per rientrare nei parametri stabiliti dalla norma.

Di seguito si riporta la relativa sezione con i segnali elaborati

 

“Relazione, verbale e questionario”

Una volta che sono state valorizzate le sezioni relative agli  “Adeguati assetti”, “Indici settoriali” e “Segnali di allarme” è possibile elaborare la relazione e il verbale del CDA.

In particolare la relazione viene elaborata con dei testi predefiniti che possono essere modificati e/o integrati dall’utente.

Se vengono apportate delle modifiche è necessario procedere poi al salvataggio del documento.

La procedura prevede anche la possibilità di elaborare il verbale del Consiglio di Amministrazione che approva la relazione. Al riguardo sono stati previsti due modelli: uno relativo alla relazione semestrale degli organi delegati ai sensi dell’art. 2381 comma 5 del codice civile e uno più generico.

I due verbali proposti sono adattabili a tutte le deliberazioni del CDA delle società di capitali.

A seguire sarà possibile elaborare il questionario relativo alla valutazione degli adeguati assetti aziendali.

 

Per elaborare la relazione cliccare sul seguente bottone

 

La relazione sarà poi disponibile nella seguente sezione

Per elaborare il verbale, una volta che l’utente avrà scelto il modello da redigere, cliccare su uno dei due bottoni evidenziati: 

Il verbale sarà poi disponibile nella relativa sezione

 

 

Per elaborare il questionario cliccare sul seguente bottone: 

Il questionario sarà poi disponibile nella relativa sezione

 

 

Cliccando sul bottone evidenziato

Sarà possibile 

 

  • Salvare il documento con un nuovo nome;
  • Inviare il documento alla stampante predefinita senza eseguire modifiche;
  • Selezionare una stampante, il numero delle copie e scegliere altre opzioni di stampa prima della stessa;
  • Visualizzare l’anteprima e apportare delle modifiche alle pagine prima della stampa.

 

Dall’anteprima di stampa, cliccando sui bottoni evidenziati

 Sarà, inoltre, possibile rispettivamente:

  • Creare il pdf del documento;
  • Inviare il documento tramite mail.

 

 

“Consultazione delle analisi elaborate”

Al termine dell’elaborazione, l’analisi salvata viene archiviata nella “Lista salvati”.

Per consultare ed eventualmente modificare un’analisi già elaborata è necessario selezionare la ditta interessata e cliccare sulla “Lista salvati”, che propone l’elenco delle analisi effettuate, come risulta dall’immagine seguente:

Selezionando l’analisi che si intende visionare e cliccando sul seguente bottone

le singole sezioni verranno popolate con i dati e le informazioni precedentemente elaborate.

Successivamente l’utente potrà consultare i dati e apportare eventuali modifiche.

 

Se si intende eliminare, invece, l’intera analisi elaborata cliccare sul seguente bottone

Nota bene: cliccando su questo tasto viene eliminata l’intera analisi e non una singola sezione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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