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Rimborso IVA Trimestrale

PREMESSA NORMATIVA

Requisiti per il rimborso - compensazione

Come noto il credito Iva relativo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre) può essere richiesto a rimborso e/o utilizzato in compensazione tramite il modello F24 mediante la presentazione di un’apposita istanza (Modello IVA TR) entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mentre il credito maturato nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) può essere richiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale.

Il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale può essere richiesto a condizione che:

  • il credito IVA maturato nel trimestre di riferimento sia superiore a € 2.582,28;
  • sia soddisfatto nel singolo trimestre, uno dei seguenti requisiti (art. 30, terzo comma del DPR n. 633/1972):
    • aliquota media: contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicabili sugli acquisti e le importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta, se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e le importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, escludendo sia gli acquisti, che le cessioni di beni ammortizzabili;
    • operazioni non imponibili: contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero operazioni non imponibili assimilate) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
    • acquisto di beni ammortizzabili: contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisiti e delle importazioni imponibili. In tale caso, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione può essere effettuata unicamente per l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;
    • operazioni non soggette ad IVA (di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia;
    • soggetti non residenti identificati ai fini IVA direttamente in Italia ovvero mediante rappresentante fiscale in Italia, anche in assenza dei requisiti più sopra riportati.

La richiesta di rimborso / compensazione è riferita al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.

 

Richiesta di rimborso

Le modalità con cui vengono erogati i rimborsi sono indicate dall’articolo 38-bis del DPR N. 633/1972. In particolare il rimborso del credito IVA di importo:

  • fino a € 30.000 è erogato senza garanzia e non richiede il visto di conformità;
  • superiore a € 30.000 richiesto da un soggetto “non a rischio” è erogato, alternativamente, previa prestazione di garanzia o senza garanzia presentando l’istanza munita di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo) e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • superiore a € 30.000 richiesto da un soggetto  “a rischio” è erogato previa presentazione di garanzia.

Il rimborso è “a rischio” quando è richiesto:

  • da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative; 
  • da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 
  • al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000; 
  • al 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000; 
  • all’1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;
  • da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
  • da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

La compensazione con il modello F24

In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile chiedere l’utilizzo del credito in compensazione. L’utilizzo del credito IVA infrannuale di importo fino a € 5.000  può essere effettuato liberamente previa presentazione dell’istanza; di contro, il superamento del limite di € 5.000 annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000  annui (elevato a € 50.000 per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

Il limite di € 5.000 ‘‘annui’’ (elevato a € 50.000  per le start-up innovative) per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti, indipendentemente dall’effettivo utilizzo o meno in delega F24. Quindi, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto in compensazione, con il modello TR relativo al primo trimestre, un credito pari a € 3.000, e con il modello relativo al secondo trimestre richieda in compensazione un credito pari a € 4.000 dovrà necessariamente essere apposto il visto di conformità, in quanto il limite di € 5.000 è annuale e il suo superamento deve essere verificando tendendo in considerazione i crediti trimestrali richiesti in precedenza.

 

Tipologia di compensazione Limiti Compensazione

 

 

ORRIZONTALE

Inferiore a € 5.000 dal 1° giorno successivo alla presentazione telematica del modello, senza apposizione del visto di conformità
Superiore a € 5.000 dal 10° giorno a quello di presentazione telematica del modello, munito di visto di conformità

 

Soggetti ISA

I soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2022 o  8,5 quale media per il 2021 - 2022 sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità / prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui. Il beneficio in esame riguarda il rimborso del credito IVA risultante dalla Dichiarazione IVA 2024, relativo al 2023, ovvero del credito IVA dei primi 3 trimestri 2024. Sul punto l’Agenzia nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E ha specificato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno”. La sussistenza dell’esonero in esame va evidenziato a rigo TD8 indicando il codice “5” a campo 3.

A favore dei predetti soggetti ISA è previsto altresì l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA di importo non superiore a € 50.000 annui. Analogamente a quanto sopra precisato con riferimento al rimborso, in merito all’utilizzo in compensazione nella citata Circolare n. 17/E l’Agenzia così si esprime: “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”. Il limite di € 50.000 assume quindi rilevanza cumulativa (credito 2023 e crediti trimestrali 2024). Rispetto a quanto previsto nella dichiarazione IVA annuale, nel Modello IVA TR per la sussistenza dell’esonero dal visto di conformità in caso di scelta dell’utilizzo in compensazione non è richiesta l’indicazione di alcuna informazione.

Il rigo TD8 va compilato, pertanto, soltanto in caso di richiesta di rimborso.

 

FASE PRELIMINARE ALLA CREAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL RIMBORSO IVA TRIMESTRALE

Prima di procedere alla creazione della comunicazione del Rimborso IVA trimestrale è necessario elaborare le relative liquidazioni periodiche :

- le tre mensilità per le ditte mensili

- il trimestre per le ditte trimestrali

- estrarre gli indici dalla dichiarazione iva nel caso in cui precedentemente non siano stati estratti, procedere da 01 Gestione Contabilità - 03 Gestione IVA - 90 Procedura di fine anno IVA - 01 Dichiarazione IVA annuale - 90 Utilità procedure fine anno IVA - 01 Gestione indici modello IVA 

- aggiornare i moduli di controllo da 07 conto fiscale - 28 Aggiornamento controlli telematici 

 

FASE OPERATIVA

Dopo aver elaborato le liquidazioni di competenza andare nel menu 01 Contabilità - 03 Gestione IVA - 04 Gestione Rimborso IVA Infrannuale - 01 Gestione Rimborso (2024) - 01 Gestione Rimborso IVA Infrannuale 

 

  • Selezionare il Trimestre

  • Cliccare su " Crea " in corrispondeva della ditta da Elaborare, verrà prodotto un tabulato con i dati recuperarti dalla contabilità e l'indicazione del rigo e quadro di riferimento
  • Cliccare su " Accedi " per entrare nella comunicazione appena creata
  • Cliccare su " Ricrea " in caso si debba rielaborare la comunicazione 

Entrati nella dichiarazione troviamo la maschera così suddivisa in sezioni:

  • Dati generali :
    • DATI GENERALI :  si possono gestire i Regimi particolari
    • ATTESTAZIONE CONDIZIONI PATRIMONIALI E VERSAMENTO CONTRIBUTI 
    • ANAGRAFICA : vengono recuperati i dati generali dell'anagrafica e dell'intermediario. Va inserita la data di impegno e  spuntata la casella visto di conformità all'occorrenza

 

  • Operazioni Attive : vengono recuperati dai dati contabili delle operazioni attive effettuate in prima nota

 

  • Operazioni Passive : vengono recuperati dai dati contabili delle operazioni passive effettuate in prima nota

  • C/D credito Rimborso: in questa sezione vengono riportati i dati riepilogativi della dichiarazione ed è da qui che si devono impostare i requisiti e indicare se il credito viene richiesto a rimborso o in compensazione. Nella sezione conteggi la procedura indica quali sono i requisiti positivi / negativi per cui si può o non può chiedere il credito.

Dai tasti funzione " stampa " si possono lanciare le funzioni :

  • Stampa
  • Creazione Telematico 
  • Conferimento incarico

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