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Manuale Dichiarazione Iva 2024: principali Novità del Modello

 

Sommario



Dichiarazione Iva 2024 
Novità del modello 
Termini e modalità di presentazione 
Termini di versamento del saldo annuale 
Utilizzo del credito Iva 2023 
Forfettari e fuoriuscita dal regime in corso d'anno - Modalità di contabilizzazione 


Dichiarazione Iva 2024 


 

Con il Provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 2024, con le relative Istruzioni, utilizzabile per la dichiarazione relativa all’anno 2023.

 


Novità del modello 


 

Rispetto allo scorso anno, il modello Iva è stato modificato per recepire le nuove norme emanate nel corso dell’ano 2023 e per semplificarne la compilazione a seguito del recepimento delle previsioni contenute nel D. Lgs. 1/2024 c.d. decreto “Adempimenti” pubblicato sulla G.U. del 12/01/2024.
Dall'esame del nuovo modello si riscontrano le seguenti novità:

QUADRO VA

 

Rigo VA10 – Agevolazione per eventi eccezionali

Con riferimento al rigo VA10Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali” è stato istituito un nuovo codice (4) e modifica il codice 3.

 

 

I codici utilizzabili sono pertanto i seguenti:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura;

2 - Soggetti colpiti dagli eventi eccezionali del 26 novembre 2022, verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia;

3 - Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

4 - Soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi il 2 novembre 2023;

99 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

 

Rigo VA16 (e VS23) – Importi sospesi a seguito emergenza sanitaria

A seguito del superamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato eliminato il rigo VA16 riservato nel modello Iva 2023 (e precedenti) ai soggetti che avevano usufruito della sospensione dei versamenti prevista per fare fronte agli effetti economici della pandemia.

 

 

Analoga soppressione riguarda il rigo VS23 per i soggetti che applicano la liquidazione Iva di Gruppo.

 

QUADRO VB

Il quadro VB è stato soppresso in attuazione dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 1 del 08/01/2024 (il c.d. decreto “Adempimenti”). Il quadro VB, fino al modello relativo all’anno 2022, accoglieva gli estremi dei conti correnti e degli altri rapporti con operatori finanziari. La compilazione del quadro VB (così come l’equivalente rigo nel quadro RS del modello Redditi) era necessaria per i contribuenti con ricavi/compensi dichiarati non superiori a € 5.000.000 che, avendo utilizzato, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, intendevano accedere alle misure premiali previste dall’articolo 2, comma 36-vicies ter, D.L. 138/2011, ovvero alla riduzione della meta delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del D. Lgs. 471/1997. L’art. 15 del D. Lgs. 1/2024 elimina, infatti, l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari, sia nella dichiarazione Iva che nel modello Redditi, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

 

 

QUADRO VE

Nella sezione 1 (conferimento di prodotti agricoli e, in caso di superamento di 1/3, cessioni da parte di agricoltori esonerati), è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicatele operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%. Tale aggiornamento scaturisce dalla mancata proroga della percentuale del 9,5% applicabile fino al 31/12/2022 per la cessione di bovini e suini, con l’automatico ritorno alle aliquote già applicate fino al 2015 rispettivamente del 7% per i bovini (compreso il genere bufalo) e del 7,30% per i suini.

 

 

QUADRO FV

SEZ. 1

Per lo stesso motivo sopra indicato, anche nel quadro VF, sezione 1, è stato aggiunto un rigo dedicato alla percentuale di compensazione del 7% ed è stato soppresso il rigo in precedenza dedicato al 9,5%.

 

 

SEZ. 3-B

Modifica analoga è stata introdotta anche nella sezione 3-B.

SEZ. 3-A

Nel rigo VF34, relativo al calcolo del pro rata, è stato eliminato il campo 9 relativo alle operazioni esenti per l'emergenza COVID-19 (vaccini e strumentazione contro il Covid-19 – Legge n. 178/2020). Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9;

 

QUADRO VL

È stata inserita la casella 3 del rigo VL8 (di cui della casella 1) per indicare l’eccedenza a credito (non chiesta a rimborso) risultante all’ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall’ultimo prospetto Iva 26PR nel caso di liquidazione Iva di Gruppo cessata.

 

 

QUADRO VO

Nel quadro VO a rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata inserita la nuova casella 2 “Revoca” utilizzabile per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

 

 

QUADRO SC

E’ stato soppresso il quadro SC utilizzato per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37 del DL 21/2022) di assolvere ai relativi adempimenti.

 

 

 


Termini e modalità di presentazione


 

La dichiarazione Iva, relativa all’anno 2023, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024. Occorre, invece, inviare il modello entro il 29 febbraio 2024, qualora si intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale Iva (quadro VP) i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2023. Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato.

 




Termini di versamento del saldo annuale


 

Il saldo risultante dal Modello Iva 2024 va versato entro il 18/03/2024 (poiché il 16/03/2024 cade di sabato) nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (arrotondato a € 10), con la possibilità di:

  • Effettuare il versamento in forma rateale. Ogni rata successiva alla prima va maggiorata degli interessi dello 0,33% mensile. Per effetto dell’art. 8 del D. Lgs. 1/2024, che ha modificato l’art. 20 del D Lgs. 241/1997, quest’anno la rateizzazione può arrivare fino al 16/12/2024, mentre lo scorso anno si doveva chiudere al massimo entro il 16/11/2023. Di seguito si riporta il calendario dei versamenti rateizzati

  • Differire il versamento al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03 ai sensi dell’art. 17, comma 1, DPR 435/2001;

  • Beneficiare anche dell’ulteriore differimento previsto per le imposte dirette applicando un ulteriore 0,40% sull’importo dovuto (risoluzione dell’AdE n. 73/E del 20/06/2017).


Utilizzo del credito Iva 2023


 

Il credito Iva annuale 2023 che emerge dal Rigo VX5 può essere, a scelta del contribuente:

  • Utilizzato in compensazione verticale nel 2024;
  • Utilizzato in compensazione orizzontale nel 2024 con tributi / contributi;
  • Richiesto a rimborso, in presenza dei relativi presupposti ( art. 30 DPR 633/1972).

Le predette alternative possono coesistere. Il credito può, infatti, essere:

  • in parte destinato alla compensazione (o detrazione);
  • in parte richiesto a rimborso.

 

Utilizzo in compensazione verticale

Si è in presenza di una compensazione verticale quando il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2023 con saldo liquidazione IVA gennaio 2024). La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione.

 

Utilizzo in compensazione orizzontale

Si è in presenza di una compensazione orizzontale quando il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. La compensazione orizzontale del credito IVA annuale incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso.

In particolare:

  • L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva 2023 per importi fino a € 5.000 può essere effettuato a partire dal 01/01/2024 senza la necessità di presentare preventivamente la dichiarazione annuale;
  • L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva 2023 per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e richiedere l’apposizione del visto di conformità.

Si ricorda che per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità pari a 8 per il 2022 o a 8,5 quale media 2021 – 2022, è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito Iva 2023 per importi non superiori a € 50.000 annui.

 

 

Richiesto a rimborso

Il credito Iva annuale può essere richiesto a rimborso al sussistere di determinati requisiti e comunque in caso di cessazione dell’attività (art. 30, comma 3, DPR 633/1972).

Per richiedere il rimborso il modello va presentato entro il 30/04/2024 previa compilazione del quadro VX.

Il rimborso di importo fino a € 30.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il visto di conformità.

Il rimborso di importo superiore a € 30.000, richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato alternativamente:

  • previa prestazione di garanzia;
  • ovvero senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Il rimborso di importo superiore a € 30.000, richiesto da un soggetto “a rischio” è erogato previa prestazione di garanzia.

 

I soggetti ISA che hanno conseguito i punteggi sopracitati beneficiano dell’esonero della garanzia o del visto per un importo non superiore a € 50.000.


Forfettari e fuoriuscita dal regime in corso d’anno – Modalità di contabilizzazione




Come noto la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha apportato alcune importanti modifiche al regime forfettario.

In particolare, l’art. 1, comma 54, della citata legge, ha previsto, a partire dal 01/01/2023:

  • l’innalzamento da € 65.000,00 a € 85.000,00 della soglia di ricavi e compensi che consentono l’adozione del Regime Forfettario;

  • l’introduzione di una soglia pari a € 100.000,00 al superamento del quale il regime forfettario cessa immediatamente di aver effetto ed è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni che comportano il superamento della citata soglia.

Di conseguenza:

  • nel caso in cui il contribuente nel periodo d’imposta abbia incassi per un importo compreso tra € 85.000,00 e € 100.000,00, il regime forfettario cessa a decorrere dall’anno successivo;

  • nel caso in cui il contribuente, invece, nel periodo d’imposta abbia incassi per un importo superiore a € 100.000,00, il regime forfettario cessa a decorrere dall’anno in corso.

E’ stata pertanto introdotta una nuova fattispecie che vede il passaggio da un regime non Iva, con relativa determinazione forfetizzata del reddito, ad un regime Iva a determinazione del reddito secondo criteri ordinari, nel corso dello stesso anno.

 

Con la circolare 32/E del 05/12/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate al regime forfettario entrate in vigore il 01/01/2023. Le indicazioni fornite dall’Agenzia nel citato documento sono diverse, pertanto risulta utile riepilogarle ed evidenziare quali effetti queste comportino ai fini dell’utilizzo del gestionale Spinoff, con particolare riguardo nel caso di avvenuto superamento della soglia dei 100.000,00 € di ricavi o compensi percepiti in corso d’anno.

 

Innanzitutto, si ricorda che ai fini della determinazione della soglia vale il criterio di cassa. Non rilevano i ricavi/compensi certificati (fatturati), bensì quelli effettivamente incassati, anche se fatturati in anni precedenti.

 

Di seguito si riepilogano le principali conseguenze che scaturiscono della fuoriuscita in corso d’anno:

  

  • passaggio immediato, a partire dall’operazione che ha comportato il superamento della soglia, dal regime “non Iva” a regime Iva;

  • obbligo di presentazione della LIPE e della dichiarazione Iva annuale che dovranno contenere tutte le operazioni attive e passive fatturate successivamente all’incasso relativo all’operazione attiva che ha comportato il superamento del limite di € 100.000,00, compresa l’operazione stessa che va per intero assoggettata a Iva;

  • determinazione del reddito dell’intera annualità secondo i criteri ordinari. La dichiarazione dei redditi dovrà contenere tutte le operazioni attive e passive dell’anno, comprese quelle per le quali il contribuente si trovava ancora in vigenza del regime forfettario;

  • obbligo di istituire i registri e le scritture contabili, da alimentare secondo le regole previste per il regime contabile adottato dopo la fuoriuscita dal regime agevolato. In particolare i Registri Iva dovranno contenere:

    1. le operazioni attive e passive fatturate in vigenza del regime forfettario, che devono essere ricomprese nei registri Iva ai soli fini fiscali, in particolare per quanto riguarda la deducibilità dei costi nel quadro RG o RE del modello Redditi PF.  I costi devono essere considerati Iva inclusa (in quanto non detraibile) con l’eccezione dei costi per i quali l’Iva può essere rettificata a favore del contribuente (come meglio analizzato nel paragrafo successivo);

    2. le operazioni attive e passive fatturate in ambito Iva successivamente all’incasso relativo all’operazione che ha comportato il superamento del limite dei 100.000,00 €, compresa l’operazione stessa.

Di seguito verranno illustrate le modalità operative che sarebbe opportuno adottare per una corretta registrazione delle fatture attive e passive, soprattutto nel caso di avvenuto superamento del limite dei € 100.000,00 di ricavi o compensi percepiti in corso d’anno.

Fatture attive e passive emesse in vigenza del regime forfettario

Le predette fatture vanno registrate utilizzando una modalità tale per cui le stesse non confluiscono nella dichiarazione Iva e nella LIPE, ma invece confluiscono contabilmente nella dichiarazione dei Redditi PF.

 

In particolare:

  •  per le fatture attive registrate in vigenza del regime forfettario, occorrerà utilizzare il codice Iva VFO (regime forfettario);

  • per le fatture passive registrate in vigenza del regime forfettario, occorrerà utilizzare il Codice Iva FCI (Furori campo Iva).

    La Circolare dell’Agenzia ricorda che per i beni acquistati in regime forfettario e rimasti invenduti al momento della fuoriuscita dal regime, occorre operare la rettifica della detrazione Iva che va effettuata necessariamente in dichiarazione Iva (Rigo FV70). L’eventuale mancata rettifica dell’Iva per scelta del contribuente non può avere riflessi ai fini della determinazione dei costi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’Iva non deriva da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente.

    Riprendendo l’esempio riportato a pagina 25 della Circolare, relativo ad una fattura per un acquisto di beni, effettuato in vigenza del regime forfettario, di importo pari a € 30.000 + € 6.600 di Iva, di cui venduti € 20.000 e invenduti € 10.000 al momento del superamento del limite di € 100.000, i relativi costi risultano:

    • deducibili per € 34.400 (cioè  € 24.400 per i beni venduti con relativa quota Iva e € 10.000 per i beni rimasti invenduti);

    • indeducibile per € 2.200, pari all’Iva detraibile in dichiarazione Iva per effetto della rettifica della detrazione (anche se non effettuata) per i beni invenduti.
      In questo caso si consiglia di registrare la fattura di acquisto utilizzando il Codice Iva FCI ma valorizzando due righi uno per il costo deducibile e uno per il costo indeducibile, rappresentato dall’Iva detraibile per effetto della rettifica della detrazione.




      Questa registrazione non va in dichiarazione Iva in quanto la fattura di acquisto è precedente alla fuoriuscita dal regime, ma va nel registro Iva ai soli fini fiscali per poter dedurre li costo di € 34.400, che andrà riportato in dichiarazione dei redditi quadro RG o RE. 

 

Fatture attive e passive emesse successivamente all’incasso relativo all’operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000,00 €

Le predette fatture vanno registrate utilizzando i normali Codici Iva.

 

Operazione attiva che comportato il superamento del limite di 100.000,00 €

Per tale operazione se emessa originariamente senza Iva in vigenza del regime forfettario, questa andrà integrata con una seconda fattura di sola Iva, emessa come nota di variazione art. 26, comma 1, DPR 633/1972. In questo caso, tuttavia, la compilazione della dichiarazione Iva potrebbe risultare non corretta, in quanto mancante dell’imponibile “rimasto” nella registrazione della prima fattura. In merito, pertanto, si consiglia di registrare la nota di variazione di sola Iva compilando due righi del castelletto Iva. Il primo rigo avrà imponibile e Iva (necessario per la compilazione della dichiarazione Iva e della LIPE) e un secondo rigo con segno negativo utilizzando il Codice Iva FCI e con imponibile a storno del ricavo già indicato nella prima fattura emessa in vigenza del regime forfettario.

 

 

 

 

 

 

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