Il comma 2 dell’articolo 21 del DPR 633/1972 prevede che la fattura debba contenere la data di emissione (lettera a) e la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (lettera g-bis). Tuttavia il tracciato della fattura elettronica non contiene due campi distinti in cui inserire le due date, e l’Agenzia delle Entrate ha espresso la condivisibile opinione secondo cui “la data di emissione” sia da considerare la data di effettuazione della operazione, mentre la data di trasmissione al SDI sia equivalente, nella sostanza, alla data di emissione. Ne consegue che il concetto di obbligo di progressione tra numero fattura e data di emissione dovrebbe essere rivisto alla luce delle superiori considerazioni. Sia nell’uno che nell’altro caso da lei prospettato ci troveremo di fronte a violazioni (ammesso che siano tali) meramente formali non sanzionabili.