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Aggiornamento WOW - 7.5.2.0

Data del rilascio: 11 giugno 2026

Ambiti Aggiornamento

 

Redditi PF 2026

Si avvisa che in data 10 Giugno 2026 è stato rilasciato un nuovo Aggiornamento delle Specifiche Tecniche del Modello Redditi PF 2026.
Le modifiche saranno implementate nel prossimo aggiornamento e sono consultabili alla pagina seguente:

Aggiornamento delle specifiche tecniche del modello REDDITI PF 2026

 

Quadro RN: 

  • Risolte anomalie di calcolo del campo RN13.
  • Risolta anomalia di calcolo del campo RN33 col. 4 per la quale non veniva riportata correttamente la ritenuta del quadro LC.

    Per risolvere basterà lanciare un salva, calcola e valida.

 

Redditi 2026

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA, si riporta risposta ADE in merito alla maggiorazione dello 0,80%.

Di seguito la risposta di ADE:

Con riferimento al quesito relativo alla proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio, riportato nella mail in calce, si fa presente quanto segue.

L’articolo 6 del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 dispone il differimento, dal 30 giugno al 20 luglio 2026, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e riconosce la possibilità di effettuare detti versamenti nei trenta giorni successivi al 20 luglio maggiorando gli importi dello 0,80%.

La richiamata disposizione trova applicazione per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (anche in presenza di clausole di esclusione), compresi coloro che adottano i regimi di vantaggio e forfettario, e ai soci delle c.d. “società trasparenti”.

L’utilizzo del termine “differimento” (nella rubrica dell’articolo) e della locuzione “effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026” (al comma 1) porta a ritenere che il legislatore abbia inteso disporre una “proroga” della scadenza ordinaria dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo; tale previsione costituisce, infatti, una deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che prevede la possibilità di versare nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario maggiorando gli importi dello 0,40%.

In considerazione della formulazione adottata dalla disposizione in commento, si ritiene che i soggetti interessati che effettuano i versamenti dal 21 luglio al 20 agosto sono tenuti ad applicare la maggiorazione dello 0,80%.

Non trova, invece, applicazione per espressa previsione normativa la maggiorazione dello 0,40%, prevista dal richiamato articolo 17, comma 2, del DPR n. 435 del 2001.
 

Dopo il seguente chiarimento, abbiamo provveduto ad adeguare la maggiorazione (solo per i soggetti ISA) dallo 0,40% allo 0,80%, per i versamenti al 30 luglio:

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