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Manuale Certificazione Unica 2026

Novità CU 2026

 

Novità scadenze invio CU

Per Certificazione Unica 2026 (relativa all'anno di imposta 2025) le scadenze per la trasmissione del telematico sono:

16 marzo per 

  • certificazioni di lavoro dipendente (LD),
  • certificazioni di lavoro autonomo relative a redditi per cui è possibile presentare il 730 (LA causali con colonna Dic730 "si 730") ossia redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
  • certificazioni di redditi diversi (SY SR LB) 

30 aprile per

  • certificazioni di lavoro autonomo relative a redditi per cui è necessario presentare Unico PF (LA causali con colonna Dic730 "no 730") ossia redditi lavoro autonomo esercitato abitualmente e provvigioni per prestazioni non occasionali

31 ottobre per

  • caso residuale: per certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (né 730 né PF)

 

In ogni caso le predette certificazioni vanno consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

 

Lavoro Autonomo: forfetari e contribuenti minimi non vanno più indicati in CU ma attenzione ad alcune casistiche

Si ricorda che dalla Certificazione Unica 2025 (relativa all'anno di imposta 2024) non è più necessario dichiarare i redditi relativi ai lavoratori in regime forfetario e in regime di vantaggio.

Tali redditi dovrebbero essere stati registrati già registrati in archivio ritenute con il flag di esclusione da CU/770, tale flag è fondamentare per escludere i redditi dei contribuenti in regime di vantaggio che non hanno uno specifico codice caso particolare. Per i forfetari invece l'esclusione avviene anche con la sola presenza del codice caso particolare 12 che li identifica.

Se avete contribuenti in regime di vantaggio vi preghiamo di verificare la presenza del flag nell'archivio ritenute d'acconto prima di procedere all'esportazione delle ritenute.

L'eliminazione della necessità di compilare la CU per questi soggetti aveva fatto si che lo scorso anno venisse eliminato in CU il codice importo non soggetto 24 che serviva per l'esposizione dei forfetari (i minimi venivano indicati con il codice generico 21 che, tuttora, include altre casistiche per cui non è stato eliminato).

Erano invece stati aggiunti in CU i codici 25 e 26 per particolari indennità erogate dell'INPS o dall'INAIL a tali soggetti (forfetari e minimi) che devono invece continuare a essere esposte in CU.

Ma sono codici riservati a tali enti per cui generalmente non vanno utilizzati.

Quest'anno è stato ripristinato in CU il codice 24 dei forfetari che va utilizzato solo un'ulteriore casistica particolare per la quale l'agenzia ha la necessità di tracciare questi redditi e si tratta di "somme erogate a medici di base e pediatri in regime forfetario". Per tracciare questo caso particolare è stato introdotto il codice 24 anche nella tabella dei casi particolari delle ritenute d'acconto.  

Ricordiamo che i restanti compensi a forfetari che non devo essere indicati in CU devono continuare e essere gestiti con il caso particolare 12.

 

Lavoro Autonomo: causali sportivi non abituali: N2 N3 -> M

Si ricorda che nel periodo d'imposta 2024 sono intervenute novità in merito alla gestione dei lavoratori sportivi non abituali.

Le causali N2 ed N3 non sono più valide da agosto 2024.

Da agosto 2024 i redditi dei lavoratori sportivi, non abituali, non inquadrati come lavoratori dipendenti o cococo, devono essere esposti con la causale M.

Quindi per il 2025 l'unica causale da utilizzarsi per gli sportivi non abituali è la causale M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)

Pertanto se avete lavoratori di queste categorie vi ricordiamo di registrare le ritenute con il corretto tipo prestazione (se non presente va creato) in modo gestire correttamente queste casistiche per i pagamenti del 2026.

Per i pagamenti del 2025 in fase di migrazione ritenute su WOW le eventuali causali N2 N3 erroneamente ancora utilizzate verranno sostituite automaticamente con M ma, è possibile anche sostituire in maniera massiva il Tipo Prestazione all'interno delle ritenute. In questo caso, accedere alla voce 06-Gestione ritenute d'acconto, 10-Utilità, 02-Cambio del tipo della prestazione.

Selezionare la Ditta (nei campi "da Ditta" "a Ditta"), il professionista interessato (nei campi "da Professionista" "a Professionista") e l'intervallo con le date di pagamento (dal 01/01/2025 al 31/12/2025). Nel campo "Codice vecchio" indicare il vecchio tipo prestazione che si intende sostituire e nel campo "Codice Nuovo" il nuovo tipo prestazione. Successivamente cliccare sull'Ingranaggio per avviare l'elaborazione. 

 

Lavoro Autonomo:  franchigia imponibile previdenziale per causali M M1 ZO

Si ricorda infine che dallo scorso anno per le causali M, M1, ZO va compilata la sezione dei dati previdenziali anche se le retribuzioni non superano la franchigia e quindi non ci sono contributi trattenuti, poiché va indicato l'importo della franchigia stessa e i dati dell'ente di riferimento.

Questi dati vengono già proposti dall'esportazione effettuata da spinoff ma vanno controllati.

In particolare la franchigia e il campo tipo rapporto: da D1 a D5 se sportivo, 09 se lavoratore occasionale generico. In fase di importazione nel quadro LA una segnalazione ricorderà di effettuare il controllo.

 

Lavoro Autonomo: aggiornamento categorie enti previdenziali

Si informa infine che è stata cambiata la codifica del campo categoria ente previdenziale. In particolare si prega di prestare attenzione al fatto che la codifica dell'INPS gestione separata che passa da W a X ( e quella dell'ente ENPAPI che passa da V a W) a seguito dell'introduzione di una nuova categoria per l'ente ENPAM. 

La migrazione delle ritenute dalla contabilità, nei casi in cui impostava tale campo, è già stata adeguata. Attenzione agli inserimenti manuali.

Codice Ente/Categoria       

N - ENPAM Medico di assistenza primaria  

O - ENPAM Pediatra di libera scelta

P - ENPAM Medico specialista esterno

Q - ENPAM Medico della continuità assistenziale a tempo determinato

R - ENPAM Medico del ruolo unico dell’assistenza primaria

S - ENPAM Medico fiscale INPS  

T - ENPAM Medico convenzionato esterno INPS 

U - ENPAM Medico operante presso struttura accreditata SSN 

V - ENPAM Medico operante presso altri enti 

W - ENPAPI Infermieri prestatori d’opera occasionali 

X - INPS Gestione Separata INPS (Art. 2, comma 26, legge n. 335/95) 

Z - INPS Gestione ex Enpals 

 

Lavoro Dipendente: sezione 'Familiari a carico'

La sezione è stata modificata con la differenziazione dei cosiddetti "altri familiari" (quindi quelli diversi dal coniuge e dai figli) tra ascendenti (G) e altri parenti (P). In precedenza erano gestiti unitamente come altri familiari (A). La differenziazione si rende necessaria perché, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, queste spettano solo agli ascendenti, mentre le detrazioni per oneri (es spese mediche) spettano ancora anche per gli altri familiari.

 

Lavoro Dipendente: nuova sezione 'Somma che non concorre alla formazione del reddito' e ulteriore detrazione.

L’articolo1, c.4 della L.207 30 dicembre 2024, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata: 

a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 

b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; 

c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. 

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all’intero anno. 

Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, il comma 6, della L.207 del 2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente una ulteriore detrazione dall’imposta lorda. 

Tale detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno e spetta in misura pari a 1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, ovvero al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Nella nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza sia della somma di cui al comma 4 sia dell’ulteriore detrazione di cui al comma 6.

I punti da 724 a 728 sono invece specifici per a somma di cui al comma 4.

Per l'ulteriore detrazione di cui al comma 6 è previsto campi nella sezione Detrazioni e crediti (casella 368)

I successivi punti da 721 a 741 sono relativi ad altri rapporti di lavoro conguagliati.

 

Lavoro Dipendente: altre novità.

Si è resa necessaria l'esposizione separata dei compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche pertanto sono stati aggiunti, in diverse sezioni, campi per esporre separatamente questi compensi.

Per i lavoratori sportivi sono state aggiunte informazioni sul periodo di lavoro (nei dati fiscali) e sulla franchigia (nei dati previdenziali) per una migliore esposizione delle informazioni anche quando i redditi sono sotto le soglie di esenzione.

Infine è stata eliminata la sezione dedicata al bonus tredicesima, non piu' in vigore nel 2025.

 

Locazioni Brevi:

E' stato resa obbligatoria l'indicazione del codice CIN (campo 22) e pertanto sono stati eliminati i campi relativi ai dati catastali (che lo scorso anno erano alternatici al CIN).

 

 

 

 

 

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