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Ammortamento al 6% per fabbricati del settore del commercio al dettaglio

SINTESI NORMATIVA

 

Premessa

L’art. 1, commi da 65 a 69, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la possibilità di incrementare al 6% (in luogo dell’ordinario 3%) il coefficiente di ammortamento fiscale applicabile ai fabbricati strumentali utilizzati per le imprese che operano in determinati settori del commercio al dettaglio.

La maggiorazione è applicabile per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e per i successivi 4, ossia, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, per il periodo 2023 – 2027. Si ritiene che l’agevolazione possa essere fruita anche solo in uno / più dei periodi citati, ma non obbligatoriamente in tutti tali periodi.

Le modalità applicative della nuova norma sono state definite dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 89458/2023 del 22 marzo 2023.

 

Soggetti interessati alla maggiorazione

La maggiorazione in commento spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa quali:

  • Persone fisiche (ditte individuali) esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir;
  • Società di capitali / enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir;
  • Enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
  • Società di persone di cui all’art. 5, comma 1 del Tuir, con esclusione delle società semplici;
  • Società / enti non residenti con stabile organizzazione in Italia di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del Tuir alle quali sono attribuibili i fabbricati strumentali;

che svolgono, in via prevalente, una delle attività riferite ai seguenti Codici Ateco:

  • 47.11.10 (Ipermercati);
  • 47.11.20 (Supermercati);
  • 47.11.30 (Discount di alimentari);
  • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
  • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
  • 47.19.10 (Grandi magazzini);
  • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  • 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
  • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
  • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
  • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
  • 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
  • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
  • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
  • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

La prevalenza delle attività effettivamente svolte va verificata calcolando il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività dei Codici Ateco citati, rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

 

Fabbricati agevolati

La maggiorazione in esame si applica ai fabbricati strumentali, sia per destinazione che per natura, utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori indicati a condizione che gli stessi siano entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31/12/2023. In caso contrario l’agevolazione non opera anche per gli esercizi residui fino al 2027.

La maggiorazione non si applica ai fabbricati:

  • Concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori menzionati;
  • Il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6%. Sono di fatto esclusi i fabbricati destinati alla grande distribuzione ai quali già si applica il coefficiente di ammortamento del 6% in via ordinaria.

Tuttavia le società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale (art. 117 del Tuir) possono accedere all’agevolazione per i fabbricati che sono locati alle aziende del gruppo che li utilizzano direttamente nell’ambito della propria attività di commercio al dettaglio, rientrante tra quelle individuate nell’elenco precedente.

 

Determinazione della quota di ammortamento maggiorata

L’incremento del coefficiente di ammortamento al 6% non consente di derogare al principio di previa imputazione degli ammortamenti nel conto economico ai sensi dell’art. 109, comma 4 del Tuir. Di conseguenza in tutti i casi in cui la quota di ammortamento civilistico sia stata imputata, in passato, per una quota inferiore al 6%, l’applicazione dell’agevolazione implica la modifica del piano di ammortamento.

Di fatto, qualora, la quota di ammortamento civilistico sia inferiore al 6%, al fine di poter dedurre una maggiore quota non è sufficiente operare una variazione in diminuzione nel modello Redditi essendo necessario, nell’esercizio di prima applicazione della disposizione agevolativa, modificare il piano di ammortamento.

Da quanto precede si rileva, pertanto, che:

  • Le società di capitali dovranno motivare la modifica del piano di ammortamento nella Nota Integrativa;
  • La modifica del piano di ammortamento implica che non vi sia alcuna fiscalità differita da gestire.

 

Cessione del fabbricato

In caso di cessione del fabbricato, la maggiorazione già fruita verrà mantenuta in relazione ai periodi d’imposta precedenti. Quella non ancora fruita, invece, non potrà essere ceduta al cessionario e quindi verrà persa. Relativamente all’anno di cessione del bene si ritiene che l’agevolazione non trovi applicazione in quanto il possesso del bene al termine del periodo d’imposta deve sussistere per tutti i periodo di agevolazione.

In caso di operazioni di riorganizzazione aziendale neutrali (come ad esempio fusioni, scissioni, talune trasformazioni) il soggetto avente causa potrà continuare a beneficiarne per l’eventuale periodo residuo, fatto salvo il rispetto delle condizioni richieste della norma.

 

MODALITA’ OPERATIVE

 

Per individuare le aziende interessate è stato aggiornato il tabulato “Lista controllo percentuali” presente alla voce di menù 05.10.07 Altre stampe cespiti C#.


Utilizzando il nuovo flag, verranno filtrate solo le ditte contabili che possiedono i codici ATECO previsti dalla normativa in oggetto.

Nel tabulato, è possibile identificare i fabbricati strumentali per ciascuna ditta. 

Per procedere con la modifica dell’aliquota di ammortamento, è possibile andare nel singolo cespite oppure utilizzare il programma di utilità 05.12.02 Variazione categoria e Flags C# - Forzatura manuale % cespiti.

Per tenere traccia delle modifiche effettuate su tali cespiti, considerando che dopo 5 anni è necessario ripristinare la percentuale di ammortamento, suggeriamo di inserire queste informazioni nella scheda “Des.Aggiuntive” del singolo cespite.

 

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