Data del rilascio: 15 Gennaio 2026
Ambiti Aggiornamento
Spinoff Contabilità
- Stampa liquidazione iva fine anno - Ditta con regime del margine forfettario: risolta l’anomalia per cui nella sezione “riepilogo annuale” non riportava l’iva esigibile derivante dal calcolo del regime del margine per i forfettari
- Comuni soppressi in fase di inserimento nuova anagrafica: risolta l’anomalia per la quale all’atto di inserimento di una nuova anagrafica, nel momento in cui si inserisce il Comune di Domicilio o di residenza, compariva, nella relativa combo, la visualizzazione di eventuali Comuni soppressi (vedi BORGO PANIGALE, soppresso nel 1937, ora frazione del Comune di Bologna).
- Contabilizza FE: ora nella proposta dei conti legge il dato del livello di ricerca impostato nell'anagrafica piano dei conti.
- Inserimento veloce cespiti e riporto del codice di contabilizzazione del bene fiscale: Risolta l’anomalia per la quale, in caso di inserimento veloce cespiti, non veniva visualizzato il codice di contabilizzazione del bene fiscale
SISTEMA TESSERA SANITARIA: INVIO ANNUALE DAL 2025
Introduzione normativa
A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avviene con periodicità annuale. La modifica deriva dall’intervento sull’articolo 12 del D.Lgs. n. 1/2024, effettuato dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 81/2025, che oltre a stabilire la nuova cadenza ha demandato a un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione della scadenza specifica.
Il termine è stato fissato dal D.M. 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2025 (n. 261), che individua nel 31 gennaio dell’anno successivo la data entro cui trasmettere i dati. Per le spese relative all’anno 2025, tuttavia, la scadenza slitta al 2 febbraio 2026, poiché il termine ordinario coincide con un sabato. Ai fini dell’attribuzione della spesa al corretto periodo d’imposta continua a valere il principio di cassa, quindi rileva la data di pagamento.
Si precisa che la novità riguarda esclusivamente le spese sanitarie: per le spese veterinarie resta invariato il termine ordinario di trasmissione, previsto entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. In via generale, resta fermo anche il quadro relativo ai soggetti obbligati: l’obbligo di invio da parte degli operatori sanitari è stato introdotto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, per consentire all’Agenzia delle Entrate di acquisire i dati utili alla predisposizione della dichiarazione precompilata. I contribuenti possono consultare le spese trasmesse accedendo all’area riservata del portale Sistema TS, dove le informazioni risultano codificate per tipologia di spesa e l’invio è identificabile tramite l’apposito codice.
Rileva inoltre la novità introdotta dal D.M. 29 ottobre 2025 anche sul versante dei controlli: con l’inserimento del comma 4-bis nell’articolo 4 del decreto 19 ottobre 2020, a decorrere dal 2025 l’Agenzia delle Entrate può accedere alle informazioni delle spese sanitarie trasmesse dai soggetti obbligati, ma esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni dei redditi sottoposte a controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Restano invece esclusi dall’accesso e dalla conseguente verifica i dati relativi alle spese per le quali il contribuente abbia manifestato opposizione alla messa a disposizione delle informazioni per la predisposizione della dichiarazione precompilata, preservando così le condizioni di riservatezza dei dati sanitari.
Interventi sulla procedura
Con questo aggiornamento è stata adeguata anche la procedura software di trasmissione: l’impostazione del periodo di invio, precedentemente proposta su base semestrale, viene ora impostata di default su base annuale, includendo l’intervallo da gennaio a dicembre, come mostrato nell’immagine. Resta comunque sempre possibile effettuare l’invio selezionando liberamente qualsiasi periodo, anche con cadenza semestrale come avveniva negli anni precedenti.
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