Data del rilascio: 23 Dicembre 2025
Ambiti Aggiornamento
Spinoff Contabilità
Credito d’imposta Transazione 4.0 e investimenti effettuati a partire dal 2025 (codici tributo 6936 e 7077)
Con il presente aggiornamento è possibile gestire gli investimenti effettuati a partire dal 2025 secondo le nuove disposizioni del Piano Transazione 4.0.
Premessa normativa
L’articolo 1, comma 446, della Legge n. 207/2024 riconosce il credito d’imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della Legge n. 178/2020, per:
- investimenti effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025;
- investimenti effettuati entro il 30/06/2026, a condizione che entro il 31/12/2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 2.200 milioni di euro.
L’articolo 1, comma 447, della Legge n. 207/2024 prevede che, ai fini del rispetto di tale limite, l’impresa debba trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una Comunicazione, approvata con decreto direttoriale del 15/05/2025, contenente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.
Il decreto direttoriale stabilisce inoltre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmetta all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati. Il credito è visibile nel Cassetto Fiscale del contribuente.
Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 è stato istituito il codice tributo:
- “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30/12/2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice 7077 è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza:
- della colonna “importi a credito compensati”;
- della colonna “importi a debito versati”, nel caso di riversamento del credito.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti (formato “AAAA”).
Nota bene: le nuove disposizioni non si applicano agli investimenti per i quali, entro il 31/12/2024, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali investimenti continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto direttoriale del 24/04/2024. In questa ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo:
- “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45.
Interventi sulla procedura
In relazione agli investimenti in beni materiali effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1057-bis, della Legge n. 178/2020 e dell’articolo 1, comma 446, della Legge n. 207/2024, occorre:
- continuare a utilizzare il codice “13” per gli investimenti effettuati nel 2024 e ultimati nel 2024, ovvero ultimati nel 2025, per i quali sia stato versato un acconto almeno pari al 20% dell’importo dovuto entro il 31/12/2024;
- utilizzare il nuovo codice “17” per gli investimenti effettuati nel 2025 e ultimati nel 2025, ovvero ultimati entro il 30/06/2026, per i quali sia stato versato un acconto almeno pari al 20% dell’importo dovuto entro il 31/12/2025.
L’elenco dei codici relativi alle Agevolazioni è stato aggiornato come segue:
Per gli investimenti effettuati nel corso del 2025 è quindi possibile utilizzare:
- Il codice “13” per gli investimenti effettuati nel 2025 per i quali risulta versato, entro il 31/12/2024, almeno il 20% di acconto sull’ordine accettato. In fase di caricamento del cespite, se viene indicato l’anno di acquisto 2025 e selezionato il codice 13, il programma visualizza un messaggio che ricorda che tale combinazione è agevolabile solo in presenza di un acconto ≥ 20% entro il 31/12/2024. Il codice tributo da utilizzare è il “6936”, senza limitazioni sull’importo spettante.
- il codice “17” per gli investimenti effettuati nel 2025 per i quali non sia stato versato alcun acconto nel 2024 e per i quali si applicano le nuove regole di comunicazione al GSE. In questo caso il gestionale ricorda che l’importo del credito effettivamente utilizzabile è quello autorizzato dal GSE, che può differire dal credito teorico calcolato sulla base dell’investimento. Qualora il credito effettivo spettante sia diverso da quello teorico, l’operatore dovrà aggiornare manualmente l’importo del credito, così da calcolare correttamente le rate da riportare nel modello F24. Il codice tributo da utilizzare è “7077”.
Nota bene: considerata la complessità dell’agevolazione e i numerosi interventi normativi e di prassi, prima di utilizzare il credito in compensazione si raccomanda di verificare:
- la corretta impostazione dei codici agevolazione;
- la correttezza dei calcoli effettuati dal gestionale.
Generazione fattura elettronica da Parcellazione
Sistemata anomalia nella creazione del file xml della fattura elettronica dopo l'ultimo aggiornamento, in presenza di pagamento di tipo bonifico, non riportava l'Iban all'interno del file.
Spinoff Azienda
- Documenti: Corretta anomalia che in alcuni casi rallentava la modifica di documenti stampati in definitivo.
- Fatturazione Elettronica: Ottimizzata la gestione di creazione del tag <DatiOrdineAcquisto> in caso di presenza di solo CIG e CUP ma senza riferimento ordine.
- Correzione Bug Minori