Data del rilascio: 03 Aprile 2025
Ambiti Aggiornamento
Spinoff Contabilità
Con questo aggiornamento viene rilasciata la nuova versione del Modello IVA TR. L’Agenzia delle Entrate, infatti, in data 21 marzo 2025, ha pubblicato il nuovo modello, completamente rinnovato, da utilizzare a partire dal 1° aprile 2025. La ristrutturazione ha comportato una razionalizzazione dei quadri TA e TB e l’introduzione di nuovi codici dedicati ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale e ai soggetti ISA.
Prima di analizzare le principali novità apportate al modello, si ricorda che la scadenza per la presentazione dell’istanza relativa al primo trimestre 2025 è fissata al 30 aprile 2025. Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi Iva che hanno maturato nei primi tre mesi dell’anno un’eccedenza di imposta detraibile superiore alla soglia di € 2.582,28. Non è sufficiente, tuttavia, aver maturato un credito superiore a questo importo: è necessario anche soddisfare almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 3, del D.P.R. 633/72. Questa norma stabilisce le condizioni specifiche che legittimano la richiesta di rimborso o compensazione infrannuale.
Resta fermo che la presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a € 5.000 può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Di seguito si riportano le principali modifiche apportate al modello con l’aggiornamento del 21 marzo 2025:
- É sostituita l’informativa privacy;
- Nella sezione dichiarante diverso dal contribuente, dopo la parola curatore è eliminata la parola “fallimentare”;
- I quadri TA e TB, che registrano rispettivamente le operazioni attive e passive suddivise in base alle aliquote o alle percentuali di compensazione applicabili, sono stati riorganizzati nel modo seguente:
- Le aliquote (4%, 5%, 10% e 22%) sono l’unica voce preimpostata;
- Le percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, che rientrano nel regime speciale per l’agricoltura e che differiscono dalle aliquote standard, dovranno essere inserite direttamente dai contribuenti nelle apposite sezioni, che ora sono vuote;
- Aggiornamento del codice 5 (casella 3 del rigo TD8), relativo ai contribuenti che non sono tenuti a presentare una garanzia per il rimborso o la compensazione dei crediti IVA grazie al punteggio ottenuto attraverso gli ISA. In seguito alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, l’importo massimo per poter beneficiare di questa esenzione è stato incrementato da € 50.000 a € 70.000;
- E’ stata inserita una nuova esenzione, identificata con il codice 6, che riguarda i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Questo codice va inserito nel rigo TD8, campo 3.
Nel dettaglio, il quadro TA relativo alle operazioni attive presenta la seguente suddivisione:
- I righi da TA1 a TA4 contengono le aliquote ordinarie, rispettivamente il 4%, 5%, 10% e 22%;
- I righi da TA5 a TA19 consentono l’indicazione libera di una delle percentuali di compensazione tra quelle previste dalle specifiche tecniche e indicate in corrispondenza del campo TA005002 (ossia 2%, 4%, 6,4%, 7%, 7,3%, 7,5%, 8,3%, 8,5%, 8,8%, 10% e 12,3%). Va segnalato che i valori 4% e 10% sono presenti in entrambi i blocchi, relativi rispettivamente alle aliquote ordinarie e alle percentuali di compensazione.
Analogamente, il quadro TB dedicato alle operazioni passive segue la stessa impostazione logica:
- i righi da TB1 a TB4 contengono le aliquote ordinarie, rispettivamente il 4%, 5%, 10% e 22%;
- i righi da TB5 a TB19 si riferiscono ad acquisti di prodotti agricoli effettuati da agricoltori in regime speciale e consentono l’indicazione libera di una delle percentuali di compensazione tra quelle previste dalle specifiche tecniche e indicate in corrispondenza del campo TB005002 (ossia 2%, 6,4%, 7%, 7,3%, 7,5%, 8,3%, 8,5%, 8,8% e 12,3%). Va in questo caso segnalato che per le operazioni passive i valori 4% e 10% non sono presenti nell’elenco delle percentuali di compensazione, che vanno quindi indicate nel primo blocco, insieme alle aliquote ordinarie.
Da ultimo si ricorda che il modello può essere presentato soltanto a partire dal 1° aprile 2024, ossia dopo l’entrata in vigore della nuova classificazione Ateco 2025, pertanto l’istanza dovrà essere compilata applicando i nuovi codici Ateco 2025.
Alla luce delle modifiche citate, al fine della corretta compilazione del Modello IVA TR, è necessario come di consueto, prima di elaborare i modelli, procedere con l’importazione degli Indici Iva.
Modello IVA 2025 utilizzo del Codice ATECO 2025
Come noto la nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 01/01/2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 01/04/ 2025.
Dal 01/04/2025 la nuova classificazione dovrà quindi essere utilizzata per tutti gli adempimenti, compresi quelli di natura amministrativa, tenendo comunque conto delle indicazioni fornite direttamente dagli enti. In particolare, i nuovi codici ATECO 2025 andranno utilizzati:
- obbligatoriamente, con riferimento alla modulistica il cui canale di trasmissione verrà aperto a partire dal 01/04/2025 (es. modello IVA TR 2025, Redditi 2025, ecc…);
- facoltativamente, laddove comunicato dagli enti, con riferimento alla modulistica il cui canale di trasmissione risulta ancora aperto alla data del 01/04/2025 (es. modello IVA 2025 e CU2025).
Per il modello annuale IVA 2025 e per la CU2025 l’Ade ha comunicato con FAQ del 05/03/2025 che:
- potrà continuare ad essere utilizzato il codice ATECO 2007;
- potrà in alternativa essere utilizzato il codice ATECO 2025, avendo però l’accortezza di impostare, per il solo modello di dichiarazione annuale IVA, il campo Situazioni Particolari con il valore 1.
A partire da questo aggiornamento, per gli utenti che hanno già provveduto ad aggiornare in anagrafica generale i codici ATECO 2025, nel modello IVA 2025 verrà riportato, automaticamente, il codice ATECO 2025. Per poter inviare correttamente il dichiarativo, sarà pertanto necessario impostare a “1” il campo “Situazioni particolari”
Per gli utenti che non hanno ancora eseguito la procedura di conversione, il Modello Iva verrà elaborato con il codice ATECO 2007.