Come si gestisce la compilazione del quadro RR qualora il contribuente abbia beneficiato dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2021, come previsto dall'art 1, C.20 -22 bis L.178/2020?
Qualora il contribuente abbia usufruito del beneficio per l’esonero dal pagamento dei contributi fissi sul minimale di reddito dovuti per l’anno 2021 dovrà, nella sezione I del quadro RR, indicare l’importo del beneficio nella casella 23.
Le istruzioni ministeriali chiariscono che:
- a colonna 11 devono essere indicati i contributi dovuti sul reddito minimale al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero. Il calcolo è effettuato in automatico dalla procedura;
- a colonna 14 devono essere indicati i contributi effettivamente versati sul reddito minimale.
- ATTENZIONE!! La procedura valorizza in automatico tale campo con un importo uguale a quello dei contributi dovuti. Qualora il contribuente abbia beneficiato dell’esonero (parzialmente o totalmente), l'utente dovrà modificare l'importo di colonna 14 indicando i soli contributi effettivamente versati.
- a colonna 16 devono essere riportati i contributi a debito sul reddito minimale, dati dalla differenza tra i contributi dovuti e quelli effettivamente versati. Il calcolo è effettuato in automatico dalla procedura.
Considerato che l’importo del debito di colonna 16 è comprensivo anche della quota di esonero, la procedura riporterà nella Delega F24 la sola differenza, se presente, tra colonna 16 e colonna 23.
Per il riporto dei contributi versati tra gli oneri deducibili del quadro RP fare riferimento all'articolo correlato.