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Quadro RR Sezione I - Esonero Contributivo art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020

Come si gestisce la compilazione del quadro RR qualora il contribuente abbia beneficiato dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2021, come previsto dall'art 1, C.20 -22 bis L.178/2020?

 

Qualora il contribuente abbia usufruito del beneficio per l’esonero dal pagamento dei contributi fissi sul minimale di reddito dovuti per l’anno 2021 dovrà, nella sezione I del quadro RR, indicare l’importo del beneficio nella casella 23.

Le istruzioni ministeriali chiariscono che:

  • a colonna 11 devono essere indicati i contributi dovuti sul reddito minimale  al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero. Il calcolo è effettuato in automatico dalla procedura;
  • a colonna 14 devono essere indicati i contributi effettivamente versati sul reddito minimale. 
    • ATTENZIONE!! La procedura valorizza in automatico tale campo con un importo uguale a quello dei contributi dovuti. Qualora il contribuente abbia beneficiato dell’esonero (parzialmente o totalmente), l'utente dovrà modificare l'importo di colonna 14 indicando i soli contributi effettivamente versati.
  • a colonna 16 devono essere riportati i contributi a debito sul reddito minimale, dati dalla differenza tra i contributi dovuti e quelli effettivamente versati. Il calcolo è effettuato in automatico dalla procedura.

Considerato che l’importo del debito di colonna 16 è comprensivo anche della quota di esonero, la procedura riporterà nella Delega F24 la sola differenza, se presente, tra colonna 16 e colonna 23.
Immagine aggiunta dall'utente


Per il riporto dei contributi versati tra gli oneri deducibili del quadro RP fare riferimento all'articolo correlato.

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