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Aggiornamento 5.69.0

Data del rilascio: 1 Febbraio 2022

Ambiti Aggiornamento

  • Intrastat 2022:
    - Per le operazioni effettuate dal 2022, con la determinazione n. 493869/2021, sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat.

    Sono previste anche queste semplificazioni per gli acquisti di beni e servizi:

    - Non è più previsto l’invio trimestrale
    - Non c’è più l’obbligo di indicare il codice IVA dei fornitori
    - Per i soli beni (Intra-2 bis): non c’è l’obbligo di indicare lo Stato del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta
    - Per i soli servizi (Intra-2 quater): non c’è l’obbligo di indicare la modalità di erogazione del servizio, la modalità di incasso del corrispettivo, ammontare delle operazioni in valuta

    Cessioni di beni (Modello Intra-1 bis) e acquisti di beni (Intra-2 bis)

    - In questi due modelli, i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B.
    - Ai fini statistici, nel Modello INTRA-1 bis è stata aggiunta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

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    Per importare il nuovo elenco della transazione B, cliccare sul link in blu, dalla maschera che si apre cliccare su Funzioni ‘Importa Natura delle transazioni’.

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    Cessioni di beni “Call-off stock” (Modello Intra-1 Sexies)

    Nella nuova sezione 5 del modello Intra-1 vanno riepilogate le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” (decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192).

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    è stata anche rilasciata la tabella aggiornata delle Nomenclature, per importare il nuovo elenco andare al menù “20.01.06 Nomenclature combinate”, nella funzione di importazione si indica anno 2020 (siccome ci sono pochi cambiamenti nelle nomenclature è stato mantenuto l’anno 2020)

     


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  • Periodica IVA:
    - Dalla elaborazione liquidazione Iva si potrà avere un tabulato di controllo del VP1 e VP2 ai fini della comunicazione dati IVA dei campi VP2 e VP3, mettendo il flag su Tab.ctrl vp1/vp2.

    Il VP1 corrisponde al VP2 della comunicazione dati iva

    Il VP2 corrisponde al VP3 della comunicazione dati iva

    mceclip4.pngIl tabulato presenterà dei dati del VP1 (VP2 Comunicazione dati Iva) e del VP2 (VP3 Comunicazione dati Iva) in base al codice Iva e Trattamento Iva come da immagine

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  • Dichiarazione IVA 2022:
    - Scaricare il manuale dal link: Manuale Dichiarazione IVA 2022.
    Si ricorda che alla data di questo rilascio, l’Agenzia delle Entrate non ha rilasciato i moduli di controllo.

  • Contabilizza FE:
    - In caso di ditte contabili con più attività, in fase di importazione delle fatture appare una maschera con la scelta su quale attività importarle, ora è stata aggiunta la colonna che riporta la descrizione delle attività.

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  • CU lavoro autonomo 2022 per Aziende (da Gestione ritenute):
    - Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi (compresi anche i redditi derivanti da pignoramenti, indennità di esproprio e i redditi relativi alle locazioni brevi) erogati nel 2021, i sostituti d’imposta dovranno rilasciare e provvedere all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della certificazione su modulistica ministeriale (Certificazione Unica 2022).

    Per tali redditi, se esenti o non dichiarabili tramite precompilata, il termine è fissato al 31/10/2022, negli altri casi al 16/03/2022.

    NOTA BENE – Casella 7 Somme non soggette a ritenuta

    In merito alla casella 7 (altre somme non soggette a ritenuta), relativa sempre alla CU lavoro Autonomo, ricordiamo che è prevista la suddivisione tra somme non soggette (che costituiscono reddito per il percettore in dichiarazione) e somme esenti (da non indicare in dichiarazione).

    Quest’anno tutti i codici sono stati rivisti ma non sarà necessario cambiare i valori già inseriti nell’archivio ritenute d'acconto poiché verranno convertiti automaticamente in fase di creazione delle CU 2022 come si evince dalle descrizioni stesse che sono state opportunamente aggiornate.


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    Le somme esenti sono identificate in casella 6 (della CU) dal codice 22 (ex-8), mentre le somme non soggette sono identificate tramite gli altri codici (il codice 21 ex-7 identifica i casi generici es. provvigioni).

    In presenza delle due tipologie contemporaneamente, per la stessa certificazione, vanno compilati più moduli per indicarle separatamente.

    Ricordiamo che le somme non soggette per contribuenti Minimi vanno esposte in CU con il codice generico 21 (ex-7) mentre per i Forfetari vanno indicate con il codice 24 (ex-12)

    Sono stati rilasciati i programmi per la CU 2021 da gestione ritenute d’acconto e il manuale operativo per la gestione della stessa è disponibile al seguente link:

    http://www.elmas.net/wp-content/uploads/2022/01/CU-2022_LA_da_Coge.pdf

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